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Bollo fatture elettroniche: scadenze, codici tributo e come si paga

Bollo fatture elettroniche: scadenze, codici tributo e modalità di pagamento
L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche: quando si applica, come si versa e quali scadenze rispettare per evitare sanzioni.

L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche è un adempimento fiscale che riguarda professionisti e imprese in regime forfettario o che emettono fatture esenti IVA. Se trascurato si trasforma in sanzioni fino al 100% dell'imposta dovuta. Questa guida spiega quando scatta l'obbligo, come si paga, quali sono le scadenze trimestrali, i codici tributo da usare sul modello F24 e cosa succede in caso di omesso o ritardato versamento.

L'articolo è aggiornato con le scadenze dell'anno in corso e con le modifiche normative introdotte dal D.lgs. 87/2024 sulle sanzioni tributarie.

Quando va applicato il bollo

L'imposta di bollo da 2 euro si applica alla fattura elettronica solo quando ricorrono entrambe queste condizioni:

  • La fattura non è soggetta a IVA (operazioni esenti, escluse, fuori campo IVA, non imponibili, regime forfettario ex art. 1 c. 54-89 L. 190/2014)
  • L'importo del documento supera i 77,47 euro

In questi casi, nella compilazione del file XML va selezionato il campo "Bollo" con indicazione dell'importo di 2,00 euro, e nella fattura occorre inserire la dicitura:

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 DPR 642/1972 e DM 17/06/2014"

Il bollo è tecnicamente a carico di chi emette la fattura, ma l'importo viene spesso ribaltato sul cliente come voce a parte in fattura.

Come si paga: le tre modalità

1. Addebito automatico su IBAN (la più semplice)

Dal 2023 è disponibile la modalità più rapida: accedendo al portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente inserisce l'IBAN del proprio conto corrente. L'importo viene addebitato automaticamente alla scadenza. Il sistema rilascia due ricevute: la prima conferma l'inoltro del pagamento, la seconda attesta l'avvenuto addebito o l'esito negativo.

È la soluzione più sicura per ridurre il rischio di dimenticanze.

2. F24 precompilato dal portale

Sempre nel portale Fatture e Corrispettivi, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile un modello F24 precompilato con l'importo calcolato automaticamente sulla base delle fatture emesse. Il contribuente scarica il modello e lo versa attraverso i canali telematici (home banking, Entratel, Fisconline).

3. F24 ordinario

Chi preferisce compilare il modello manualmente può utilizzare il modello F24 ordinario, indicando i codici tributo corrispondenti al trimestre di riferimento.

Scadenze 2026

Il versamento segue un calendario trimestrale con possibilità di rinvio se gli importi sono inferiori a determinate soglie. Nel 2026 le scadenze sono:

  • Primo trimestre (gennaio-marzo 2026)
    • Scadenza ordinaria: 1° giugno 2026 (il 31 maggio cade di domenica, slitta)
    • Se l'imposta dovuta ≤ 5.000 €: si può rinviare al 30 settembre 2026
  • Secondo trimestre (aprile-giugno 2026)
    • Scadenza ordinaria: 30 settembre 2026
    • Se l'imposta complessiva (1° + 2° trim) ≤ 5.000 €: si può rinviare al 30 novembre 2026
  • Terzo trimestre (luglio-settembre 2026): scadenza 30 novembre 2026
  • Quarto trimestre (ottobre-dicembre 2026): scadenza 1° marzo 2027 (il 28 febbraio 2027 cade di domenica, slitta al primo giorno lavorativo)

Attenzione: superati i 5.000 euro di bollo complessivo, il rinvio non è più possibile. Inoltre, nel modello F24, i codici tributo da utilizzare per i trimestri "slittati" al 30 settembre o al 30 novembre restano quelli dei trimestri originari (2521 e/o 2522), non del trimestre in cui si effettua il pagamento.

Codici tributo F24

L'Agenzia delle Entrate ha istituito con la risoluzione 42/E del 9 aprile 2019 i codici tributo specifici per il bollo sulle fatture elettroniche:

  • 2521 — Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, primo trimestre
  • 2522 — Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, secondo trimestre
  • 2523 — Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, terzo trimestre
  • 2524 — Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, quarto trimestre
  • 2525 — Sanzioni su bollo fatture elettroniche
  • 2526 — Interessi su bollo fatture elettroniche

I codici 2525 e 2526 si usano in caso di ravvedimento operoso. I codici vanno indicati nella sezione "Erario" del modello F24, colonna "Importi a debito versati", con l'anno di riferimento.

Calcolo automatico e controllo delle fatture

Non è necessario calcolare manualmente l'imposta: l'Agenzia delle Entrate elabora direttamente l'importo dovuto in base alle fatture transitate dal Sistema di Interscambio (SdI). Le fatture scartate o non consegnate correttamente non rientrano nel calcolo.

Il contribuente, accedendo alla propria area riservata su Fatture e Corrispettivi, può:

  • Consultare l'Elenco A: fatture nelle quali è stato correttamente indicato il bollo
  • Controllare l'Elenco B: fatture integrate d'ufficio dall'Agenzia perché prive di bollo ma per le quali l'imposta risulta dovuta. Modificabile entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento
  • Verificare l'importo complessivo da versare
  • Procedere al pagamento con F24 precompilato o addebito IBAN

Gli elenchi sono resi disponibili entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre (es. elenco primo trimestre disponibile dal 15 aprile).

Sanzioni e ravvedimento operoso

Chi omette il versamento o lo effettua in ritardo riceve una comunicazione telematica all'indirizzo PEC (INI-PEC) con l'indicazione dell'imposta dovuta, degli interessi maturati e della sanzione applicabile.

Sanzioni dal 1° settembre 2024 (D.lgs. 87/2024)

La riforma del sistema sanzionatorio tributario ha modificato le aliquote:

  • Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024: sanzione del 25% dell'imposta non versata (prima era 30%)
  • Per pagamento in ritardo fino a 90 giorni: 12,5%
  • Per pagamento entro 14 giorni: 0,0833% per ogni giorno di ritardo

Ravvedimento operoso

Pagando spontaneamente prima della comunicazione dell'Agenzia, è possibile ridurre drasticamente la sanzione grazie al ravvedimento operoso (D.lgs. 472/1997):

  • Entro 14 giorni: sanzione ridotta a 0,0833% al giorno
  • Entro 30 giorni: 1/10 del minimo (2,5%)
  • Entro 90 giorni: 1/9 del minimo (circa 2,78%)
  • Entro un anno: 1/8 del minimo (3,125%)
  • Entro due anni: 1/7 del minimo (circa 3,57%)
  • Oltre due anni: 1/6 del minimo (circa 4,17%)

Il ravvedimento va effettuato in un'unica soluzione tramite F24: non è ammesso il pagamento rateizzato. Serve versare imposta + sanzione (codice 2525) + interessi (codice 2526, calcolati al tasso legale annuo).

Consigli pratici per professionisti e aziende

  • Scegli l'addebito IBAN automatico: è la modalità più sicura per non dimenticare le scadenze
  • Controlla l'Elenco B entro fine mese successivo al trimestre: se l'Agenzia ha integrato fatture erroneamente, puoi correggere
  • Imposta promemoria nel tuo calendario per le date chiave: 15 aprile (disponibilità elenco 1° trim), 31 maggio (scadenza 1° trim), 30 settembre, 30 novembre, 28 febbraio
  • Verifica il software di fatturazione: deve evidenziare automaticamente i documenti soggetti a bollo
  • Tieni traccia della soglia dei 5.000 euro: se la superi, niente rinvii possibili
  • Consulta il commercialista per dubbi su fatture specifiche (ibride IVA/non IVA, regimi speciali, fatture estero)

Domande frequenti

Chi deve pagare il bollo sulle fatture elettroniche?

Tutti i soggetti che emettono fatture elettroniche non soggette a IVA per importi superiori a 77,47 euro. In particolare: contribuenti in regime forfettario, in regime dei minimi residuale, operazioni esenti (art. 10 DPR 633/1972), non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater DPR 633/1972), escluse (art. 15) e fuori campo IVA (artt. 2, 3, 4, 5).

Cosa succede se l'importo è esattamente 77,47 euro?

Il bollo si applica solo oltre i 77,47 euro. Quindi una fattura di esattamente 77,47 euro non è soggetta a bollo. Una di 77,48 euro sì.

Le fatture scartate dal SdI rientrano nel calcolo?

No. Solo le fatture consegnate correttamente attraverso il Sistema di Interscambio vengono considerate dall'Agenzia delle Entrate per il calcolo dell'imposta di bollo. Le fatture scartate, annullate o mai consegnate non sono incluse.

Posso rivalermi del bollo sul cliente?

Sì, è prassi consolidata: il bollo di 2 euro viene inserito in fattura come voce separata a carico del cliente. Da un punto di vista fiscale, il responsabile del versamento resta comunque chi emette la fattura (il prestatore).

Cosa fare se ho dimenticato di indicare il bollo in una fattura già inviata?

L'Agenzia delle Entrate integrerà d'ufficio la fattura nell'Elenco B. Il contribuente la vedrà nel portale Fatture e Corrispettivi al momento del calcolo trimestrale. Si può accettare l'integrazione e pagare, oppure contestare entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre se ritiene che il bollo non sia dovuto.

Si può pagare il bollo a rate?

No, il bollo sulle fatture elettroniche non è rateizzabile. Il versamento deve avvenire in un'unica soluzione entro le scadenze trimestrali. Anche il ravvedimento operoso richiede pagamento unico.

Il forfettario paga il bollo?

Sì. Gli operatori in regime forfettario (art. 1 c. 54-89 L. 190/2014) emettono fatture esenti IVA e, per importi superiori a 77,47 euro, sono soggetti al bollo di 2 euro. È una delle spese ricorrenti tipiche del regime forfettario. Il bollo non concorre alla formazione del reddito (non si deduce).

Le fatture verso l'estero sono soggette a bollo?

Dipende. Le fatture verso soggetti UE o extra-UE per operazioni non imponibili (artt. 7-ter, 8, 8-bis, 9 DPR 633/1972) sono soggette a bollo se superano i 77,47 euro. Le fatture in regime di inversione contabile intra-UE seguono la stessa regola. Per fatture verso operatori esteri conviene consultare il commercialista per casi specifici.

 

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