Informazioni SCIA Milano
La SCIA o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, prima conosciuta come DIAP, è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, nella rinnovata formulazione dell'articolo 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati.
In base al nuovo regime, la dichiarazione del titolare dell'attività sostituisce quelle autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese è sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per dare avvio alla propria impresa.
La pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti morali e professionali (quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) e all'occorrenza, devono anche essere allegati gli elaborati tecnici e planimetrici.
Ogni Amministrazione Pubblica destinataria di una SCIA deve accertare entro 60 giorni dal ricevimento il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare l’imprenditore che si fosse reso responsabile di dichiarazioni mendaci.
Tecnicamente, la SCIA da trasmettere al SUAP del Comune di Milano, esclusivamente con modalità telematica certificata, è un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere compilata utilizzando gli schemi della modulistica unificata appositamente predisposta dalla Regione Lombardia (D.D.G. n. 2481 del 18.03.2011 pubblicato sul B.u.r.l. n. 12 del 22.03.2011).
A seconda dei casi, la SCIA deve essere presentata utilizzando:
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il Modello A se si tratta di inizio, ampliamento, trasferimento, modifiche strutturali dell’attività (sede, aspetti merceologici, locali-impianti, ciclo produttivo, altre variazioni);
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il Modello B se si tratta di subingresso o di cambio di ragione sociale senza modifiche strutturali dell’attività, sospensione, ripresa, cessazione dell’attività e modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali;
Ai Modelli A e B vanno allegate le Schede aggiuntive 1/2/3/4/5/6 (a seconda delle diverse tipologie di attività). Occorre compilare modelli SCIA distinti per ogni tipologia di attività economica attivata e/o modificata.
Quando occorre presentarla: la SCIA deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell’attività; l’avvenuta presentazione – in modo corretto e completo – costituisce titolo necessario per intraprendere l’esercizio dell’attività e/o modificarla.
Quando non serve presentare la SCIA: non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni che:
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non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
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non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
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non producano rifiuti speciali pericolosi;
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non abbiano un significativo impatto rumoroso con l’ambiente.
A titolo esemplificativo, possono rientrare in questi casi l’elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto e assimilabili.
Sono in ogni caso assoggettati all'obbligo di presentazione della SCIA i soggetti interessati per le attività che, pur con meno di 3 dipendenti, siano:
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industrie insalubri quali officine per lavorazione di metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a secco (vedi elenchi delle attività riportati nel Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994) precedentemente soggette a NOE - nulla osta esercizio;
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attività quali autolavaggio, autofficina, elettrauto, stoccaggio e trasporto rifiuti precedentemente soggette a NOE - nulla osta esercizio;
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attività di deposito/movimentazione merci e automezzi diversi dai depositi;
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deposito mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri.
Come e a chi, deve essere presentata la Scia:
In base alle nuove regole stabilite dal D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, una pratica SCIA - composta dalla versione vigente della modulistica regionale e dai relativi allegati - deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica!!
Le pratiche SCIA su modello regionale presentate seguendo le previgenti modalità tradizionali cartacee saranno considerate irricevibili e inefficaci e pertanto non produrranno alcun effetto giuridico.
Affinché una pratica SCIA possa essere considerata “inviata telematicamente” potete utilizzare diversi canali, di seguito descritti:
LA MODALITÀ ASSISTITA TRAMITE UN INTERMEDIARIO DI FIDUCIA:
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ricorrendo alla propria Associazione di Categoria;
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ricorrendo al proprio Professionista;
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in autonomia tramite Posta Elettronica Certificata.
Attenzione! Per utilizzare questa modalità nella veste autonoma di cittadino/imprenditore dovete necessariamente essere già dotati di entrambi i seguenti due dispositivi informatici:
- casella di posta PEC (acquistabile sul mercato presso vari gestori, chiamati anche “provider”);
- smart-card o dispositivi simili di FIRMA DIGITALE “FORTE” (anche in questo caso sarà possibile acquistare sul mercato tali dispositivi).
Attività produttive sottoposte a presentazione della pratica in regime di SCIA:
· commercio al dettaglio in sede fissa;
· commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (quali internet, corrispondenza, ecc.);
· attività ricettive in genere;
· attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale;
· attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing;
· attività di agriturismo;
· commercio all'ingrosso settore alimentare;
· trasporto di prodotti alimentari;
· commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;
· commercio di additivi e premiscele destinate all'alimentazione animale;
· stabilimenti industriali;
· attività artigianali rientranti tra quelle di cui al Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 e/o di cui alla Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020;
· vendita e somministrazione temporanea in aree private, da svolgere in occasione di eventi, iniziative;
· apertura e trasferimento dei locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in esercizi quali bar, ristoranti etc.
· somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose;
· somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza);
· somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti;
· somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;
· somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi;
· sub ingresso in esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
· variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
· sospensione/riapertura/cessazione degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
· modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali;
· modifica dei locali o degli impianti;
· modifica degli aspetti merceologici;
· modifica del ciclo produttivo
Per la richiesta di ulteriori informazioni si prega di utilizzare la casella istituzionale apro.suap@comune.milano.it, oppure rivolgersi ai relativi Settori/Servizi di competenza:
Settore COMMERCIO, SUAP e ATTIVITÀ PRODUTTIVE e suoi Servizi competenti in relazione a:
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commercio al dettaglio in sede fissa;
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commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (internet, corrispondenza, a domicilio, spacci interni ad aziende, ecc.);
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somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
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somministrazione riservata ai soci in circoli privati;
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attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale;
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attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing;
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attività di autorimessa, noleggio senza conducente, agenzie d’affari, ecc..
Settore Attuazione Politiche Ambientali – Ufficio Servizi Ambientali – Piazza Duomo, n. 21
in relazione a:
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stabilimenti industriali;
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attività artigianali rientranti tra quelle di cui al D.M. Sanità 5 settembre 1994 e/o di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020.
- Per gli insediamenti ubicati nelle vie dalla A alla L – contattare i numeri 02.884.54320 – 67690 – 67692;
- per gli insediamenti ubicati nelle vie dalla M alla Z – contattare i numeri 02.884.54324 – 64554.