Legge 106/2025: tutele per i lavoratori con malattie gravi
La Legge 18 luglio 2025, n. 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio 2025 ed entrata in vigore il 9 agosto 2025, introduce un pacchetto di tutele molto importanti per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, croniche o invalidanti.
L’obiettivo è chiaro: permettere a chi affronta una malattia grave di non perdere il lavoro e, allo stesso tempo, di proseguire le cure con maggiore serenità, senza dover scegliere tra salute e stipendio.
Cosa prevede la Legge 106/2025
I due pilastri della nuova normativa sono:
- Un congedo straordinario fino a 24 mesi per i lavoratori con patologie gravi, che consente di conservare il posto di lavoro.
- Nuovi permessi retribuiti (10 ore l’anno) per visite, esami e terapie, in vigore dal 1° gennaio 2026.
Si tratta di un intervento che si inserisce nel solco della giurisprudenza più recente sul lavoratore fragile e che integra – senza sostituirla – la disciplina contrattuale e il cosiddetto periodo di comporto (il limite massimo di assenze per malattia oltre il quale l’azienda può arrivare al licenziamento).
Il congedo straordinario fino a 24 mesi
Chi ne ha diritto
Il nuovo congedo straordinario introdotto dalla Legge 106/2025 è destinato ai:
- lavoratori affetti da malattie oncologiche;
- lavoratori con patologie croniche o invalidanti, anche rare, con invalidità pari o superiore al 74%.
La novità importante è che il diritto al congedo è legato al riconoscimento formale della patologia grave, non necessariamente alla presenza di un episodio di malattia “in atto” nel momento in cui si chiede l’aspettativa.
Quanto dura e come funziona
Il congedo straordinario:
- ha una durata massima di 24 mesi;
- è non retribuito;
- garantisce tuttavia la conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo;
- può essere fruito anche in maniera frazionata (ad esempio a periodi, se la terapia lo richiede);
- è aggiuntivo rispetto a ferie, malattia e altri istituti previsti dal contratto collettivo;
- non è conteggiato nell’anzianità di servizio e non dà diritto a contribuzione automatica, ma può essere riscattato ai fini pensionistici secondo le regole in vigore per la prosecuzione volontaria.
Attenzione: questo congedo straordinario si può utilizzare solo dopo aver esaurito gli altri periodi di assenza giustificata previsti dal contratto (malattia, permessi, etc.).
Come si richiede: certificazione e domanda
Per accedere alle tutele della Legge 106/2025 è necessario:
- Ottenere una prescrizione/certificazione medica da:
- medico di medicina generale, oppure
- specialista di una struttura pubblica o accreditata.
- Presentare una domanda telematica all’INPS come lavoratore dipendente.
- Consegnare al datore di lavoro:
- la copia della domanda inviata all’INPS con il numero di protocollo,
- la documentazione richiesta (ad es. verbale di invalidità civile, se necessario).
La certificazione sanitaria è indirizzata al medico competente aziendale (laddove presente), che è tenuto al rispetto della riservatezza dei dati sanitari del lavoratore.
Rientro al lavoro e smart working
Al termine del periodo di congedo, la legge riconosce al lavoratore un diritto di priorità nell’accesso allo smart working, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 81/2017.
È un segnale importante: il rientro non è pensato come uno “strappo netto”, ma come un reinserimento graduale, che tenga conto delle cure in corso e dell’eventuale ridotta capacità lavorativa.
I permessi retribuiti per visite, esami e terapie
L’altro grande capitolo della Legge 106/2025 è rappresentato dai permessi retribuiti per cure e controlli sanitari, attivi dal 1° gennaio 2026.
Quante ore spettano
La legge riconosce un pacchetto di 10 ore annue retribuite, utilizzabili per:
- visite mediche specialistiche;
- esami strumentali (ad esempio TAC, risonanze, ecografie);
- esami clinico–chimici e microbiologici (analisi del sangue, etc.);
- cure mediche frequenti, collegate alla patologia (ad esempio terapie salvavita o di follow-up).
Chi può usarli
I beneficiari dei nuovi permessi sono:
- i lavoratori dipendenti affetti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti (con invalidità ≥ 74%),
- in fase attiva di malattia o di follow-up precoce;
- i genitori di figli minori affetti dalle medesime patologie, che devono accompagnarli a visite, esami e cure.
Come vengono retribuiti e che rapporti hanno con altri permessi
Le 10 ore annue:
- sono retribuite dal datore di lavoro;
- vengono indennizzate secondo le regole della malattia;
- sono coperte da contribuzione figurativa;
- sono cumulabili con altri permessi previsti dalla normativa (ad esempio quelli per terapie salvavita o la Legge 104), nel rispetto dei singoli limiti.
Dal punto di vista operativo, il sistema richiama quello già esistente per i permessi per terapie salvavita: il lavoratore documenta la necessità della prestazione sanitaria e l’azienda gestisce la richiesta come assenza giustificata e retribuita.
Rapporto con il periodo di comporto e altre tutele
Il periodo di comporto è il tempo massimo di assenza per malattia durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Superato questo limite, il datore può arrivare al licenziamento per superamento del comporto.
Negli ultimi anni, diversi tribunali hanno ritenuto che le assenze dovute a patologie particolarmente gravi non possano essere conteggiate nel comporto, proprio per evitare discriminazioni nei confronti dei lavoratori fragili.
La Legge 106/2025 non cancella queste interpretazioni, ma si pone come norma complementare:
- da un lato, restano possibili le esclusioni dal comporto per alcune assenze legate a malattie gravi;
- dall’altro, si aggiunge il congedo straordinario non retribuito, che il lavoratore può chiedere una volta esaurite le altre tutele.
Per le aziende diventa quindi fondamentale comunicare in modo trasparente al dipendente se sta per esaurire il periodo di comporto e verificare la natura delle patologie documentate, anche in vista di un possibile accesso al congedo previsto dalla nuova legge.
Perché è importante per chi vive e lavora a Milano
In una città come Milano, dove lavorano migliaia di persone tra uffici, negozi, sanità, servizi e grande distribuzione, la Legge 106/2025 ha un impatto concreto sulla vita quotidiana:
- permette a chi affronta una diagnosi oncologica o una malattia cronica di non sentirsi “con il fiato sul collo” del licenziamento;
- assicura tempi più umani per le cure presso i grandi ospedali milanesi (Policlinico, Niguarda, Istituto Tumori, ecc.);
- aiuta le famiglie, in particolare i genitori di minori malati, a conciliare visite e lavoro;
- invita le aziende a ripensare l’organizzazione, sfruttando meglio smart working e flessibilità oraria.
Per molte e molti lavoratori milanesi, questa legge può fare la differenza tra sentirsi soli nella malattia e sapere di avere uno strumento in più per difendere la propria dignità e il proprio posto di lavoro.
Cosa possono fare lavoratori e aziende da subito
Per i lavoratori
- Informarsi sulle nuove tutele previste dalla Legge 106/2025.
- Raccogliere la documentazione sanitaria (certificato del medico curante o dello specialista, eventuale verbale di invalidità).
- Confrontarsi con il medico di base, il patronato o il sindacato per una valutazione del proprio caso.
- Parlare con l’ufficio del personale o le risorse umane per capire come l’azienda intende gestire questi nuovi istituti.
Per le aziende
- Aggiornare i regolamenti interni e le procedure HR alla luce della nuova normativa.
- Formare responsabili e uffici del personale sul congedo straordinario e sui permessi retribuiti.
- Predisporre modalità di smart working e rientro graduale per i lavoratori che rientrano dalle cure.
- Collaborare con il medico competente per garantire ambienti e mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore.
Naturalmente, ogni situazione concreta va valutata caso per caso, con il supporto di un consulente del lavoro o delle organizzazioni sindacali.
Domande frequenti sulla Legge 106/2025
Da quando è in vigore la Legge 106/2025?
La legge è entrata in vigore il 9 agosto 2025. Il congedo straordinario può essere richiesto da quella data, mentre i permessi retribuiti di 10 ore annue decorrono dal 1° gennaio 2026.
Il congedo straordinario è retribuito?
No, il congedo straordinario di 24 mesi non è retribuito. Garantisce però la conservazione del posto di lavoro e il periodo può essere riscattato ai fini pensionistici secondo le regole vigenti per la contribuzione volontaria.
I nuovi permessi sono cumulabili con la Legge 104 o altri permessi?
Sì, le 10 ore annue retribuite per visite ed esami sono un istituto aggiuntivo e possono cumularsi con altri permessi previsti dalla normativa, come quelli per terapie salvavita o per l’assistenza ai familiari con handicap grave (Legge 104). Resta però necessario rispettare i limiti complessivi di ogni singolo istituto e le regole di gestione aziendali.
La legge tutela anche i genitori di figli malati?
Sì. I genitori di figli minori affetti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti (con invalidità ≥ 74%) possono utilizzare le 10 ore di permesso retribuito per accompagnarli a visite, esami e terapie. Per il congedo straordinario, invece, il riferimento principale è al lavoratore affetto personalmente dalla patologia.
Serve sempre il verbale di invalidità al 74%?
Per molte delle tutele previste (in particolare quando la legge parla di patologie croniche o invalidanti) è richiesto il riconoscimento di un’invalidità pari o superiore al 74%. È comunque consigliabile rivolgersi a un patronato o a un sindacato per capire quali documenti servono nel proprio caso specifico.
- Ultimo aggiornamento il .