Nuova procedura dimissioni online
Dal 5 marzo 2008 il nostro paese ha adottato una nuova procedura che disciplina l’istituto delle dimissioni volontarie, con lo scopo di contrastare il sempre più diffuso e deprecabile fenomeno delle “dimissioni in bianco”, che consiste nell'obbligare i lavoratori a firmare - all'atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro o in corso dello stesso - una lettera di dimissioni lasciando in bianco la data.
La nuova procedura, entrata in vigore a seguito del Decreto Interministeriale 21.1.2008, emanato per rendere attuabili le disposizioni contenute nell’art. 1 comma 3 della legge 17 ottobre 2007, è unica su tutto il territorio nazionale e si applica in tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore previsti dall'articolo 2118 del codice civile.
Ne sono interessati tutti i lavoratori e le lavoratrici e tutti i datori di lavoro (eccezioni riguardano i rapporti di lavoro marittimo e gli amministratori di società).
In particolare è opportuno sottolineare che:
• dal 5 marzo 2008 le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle fissate dal decreto Interministeriale sono da considerarsi nulle;
• la validità del nuovo modulo di dimissioni viene delimitata nel tempo: dalla data di emissione e fino al quindicesimo giorno successivo;
• la nuova procedura adottata rispetta il preavviso, la cui obbligatorietà non viene meno;
• la nuova disciplina non si applica agli accordi di risoluzione consensuale bilaterali, che restano disciplinati dalle norme generali sui contratti, che prevedono la libera manifestazione del consenso;
• parimenti, la disciplina non si applica nei casi di recesso unilaterale del lavoratore durante il periodo di prova, previsto dalla contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro.
Dove reperire il modulo
In attesa che vengano definitivamente concluse le procedure per l’ottenimento della qualifica di soggetti abilitati, già da subito possono consegnare gratuitamente il modulo al lavoratore:
le direzioni provinciali e regionali del lavoro, nonché gli ispettorati del lavoro delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché della regione Siciliana;
i comuni
In futuro, dopo la sottoscrizione di apposita convenzione che li qualificherà come soggetti abilitati, potranno operare anche le Organizzazioni Sindacali ed i Patronati.
Come procedere per compilazione e consegna
Come detto in precedenza, l’adozione della nuova procedura è finalizzata a contrastare il fenomeno delle c.d. “lettere di dimissioni in bianco”. E’ quindi necessario che la volontà del lavoratore venga asseverata da un soggetto terzo, in grado di validare tale volontà attraverso il sistema informativo MDV con le modalità di seguito descritte.
L’accesso al sistema informativo MDV sarà possibile soltanto:
ai lavoratori che intendano recedere da un contatto di lavoro
ai soggetti abilitati: direzioni provinciali e regionali del lavoro, ispettorati del lavoro delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Siciliana e – dopo sottoscrizione di apposita convenzione – Organizzazioni Sindacali e Patronati.
Per accedere al sistema è necessario registrarsi, secondo le modalità indicate in una apposita sezione del sito lavoro.gov.it, onde consentire il riconoscimento dell’utente e quindi la certezza dell’identità.
In particolare:
una volta effettuato l’accesso, il soggetto abilitato compila il modulo, inserendo tutte le informazioni richieste, compresa la data delle dimissioni;
al termine della compilazione il modulo viene protocollato, e verrà attribuito allo stesso un codice unico. Verrà stampata una ricevuta riportante tutti i dati contenuti nel modulo unitamente ai “dati di invio” che permettono la non contraffabilità e la decorrenza dei quindici giorni che delimitano la validità delle dimissioni;
il lavoratore consegnerà tale ricevuta al datore di lavoro.
Il datore di lavoro, in caso di accettazione delle dimissioni, è tenuto a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro, entro cinque giorni dalla data di decorrenza delle dimissioni, in modo informatico al Ministero del Lavoro.
Sottolineiamo infine che il lavoratore potrà pre-compilare autonomamente il modulo, registrandosi con le modalità indicate direttamente on line.
Dovrà però comunque recarsi presso uno dei soggetti abilitati per la procedura di “validazione” più sopra descritta.
Per un maggior approfondimento della materia rimandiamo alla consultazione del sito lavoro.gov.it, dove sono disponibili il fac-simile del modulo, il decreto attuativo, la circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e tutti i codici utili per la compilazione.