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Referendum sulla giustizia 2026: cosa si vota, perché Sì o No e confronto con l’Europa

Tra poche settimane gli italiani tornano alle urne per un referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia. Il voto riguarda una legge di revisione costituzionale già approvata dal Parlamento: con il referendum si decide se confermarla (votando SÌ) oppure respingerla (votando NO).

Il tema è tecnico ma la scelta è politica e culturale: riguarda l’equilibrio tra chi accusa (pubblici ministeri) e chi giudica (giudici), l’autogoverno della magistratura e il modo in cui vengono gestite le responsabilità disciplinari.Referendum giustizia 2026

Per capirlo meglio, però, conviene farsi una domanda molto concreta: che cosa cambia davvero se prevale il SÌ e che cosa resta uguale se prevale il NO? Da qui si può leggere tutta la riforma con maggiore chiarezza.

Quando e come si vota

Si vota domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. È un referendum costituzionale confermativo (art. 138 Costituzione): non c’è quorum. Conta solo chi vota: vince la maggioranza dei voti validi.

  • Se vince il SÌ: la legge costituzionale viene confermata ed entra in vigore.
  • Se vince il NO: la legge viene respinta e resta in vigore l’attuale testo costituzionale.

Cosa si vota: in sintesi

Il quesito chiede se approvare una revisione della Costituzione pubblicata in Gazzetta Ufficiale con il titolo: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

In pratica, il cuore della riforma è composto da tre pilastri:

  • Separazione delle carriere tra magistrati giudicanti (giudici) e magistrati requirenti (pubblici ministeri).
  • Due CSM (Consigli superiori): uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri.
  • Alta Corte disciplinare per i magistrati, distinta dal CSM.

Cosa cambia se vince il SÌ

1) Separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri

Oggi in Italia giudici e PM appartengono allo stesso “ordine” e accedono con lo stesso concorso. La riforma inserisce in Costituzione l’idea di due carriere distinte: chi sceglie la carriera requirente resta PM; chi sceglie la carriera giudicante resta giudice.

Attenzione: già oggi esistono limiti ai passaggi di funzioni; qui però si parla di una scelta strutturale e costituzionalizzata, legata anche al nuovo sistema di autogoverno.

2) Due CSM: uno per i giudici e uno per i PM

Il CSM attuale verrebbe “sdoppiato” in due organi, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. L’obiettivo dichiarato è rendere più netta la distinzione tra chi giudica e chi accusa, anche sul piano delle carriere, delle nomine e della gestione interna.

Un punto molto discusso è il meccanismo di selezione dei componenti: la riforma introduce forme di estrazione a sorte (con modalità diverse per togati e laici) per ridurre il peso delle correnti e delle dinamiche elettorali interne.

3) Alta Corte disciplinare

La riforma istituisce una Alta Corte disciplinare per giudicare le responsabilità disciplinari dei magistrati. Oggi la funzione disciplinare è in capo al CSM; domani sarebbe separata in un organo ad hoc.

Chi sostiene la riforma la considera una garanzia di terzietà e specializzazione; chi la contesta teme invece un “giudice speciale” e un effetto di pressione sull’indipendenza.

Le ragioni del SÌ

Terzietà del giudice e processo accusatorio

Il fronte del SÌ sostiene che in un processo penale di tipo accusatorio è essenziale che il giudice sia percepito come terzo rispetto all’accusa: carriere separate e organi separati renderebbero più credibile questa distanza, anche agli occhi dei cittadini.

Ridurre il peso delle correnti e della “politica interna”

Un argomento forte del SÌ è che il sistema elettivo del CSM abbia alimentato negli anni logiche correntizie e scambi di consenso. Il sorteggio (o i meccanismi misti) sarebbe uno strumento per rompere la filiera “campagna elettorale interna → corrente → nomine”.

Disciplina separata e più “neutrale”

L’Alta Corte disciplinare viene presentata come un modo per separare nettamente l’autogoverno (carriere, nomine) dalla funzione disciplinare, rendendo quest’ultima più indipendente dalle dinamiche interne al CSM.

Allineamento (parziale) con molti Paesi europei

I sostenitori del SÌ richiamano il fatto che in molti ordinamenti europei esiste una separazione tra funzioni e carriere. Ma qui c’è un punto cruciale: “separazione” non significa automaticamente “stesso livello di indipendenza del PM”. E infatti la comparazione va fatta con attenzione.

Le ragioni del NO

Rischio per l’indipendenza del pubblico ministero

Il NO teme che una carriera requirente separata e con un proprio CSM possa diventare più esposta, nel tempo, a pressioni politiche o a una diversa “catena di comando”, anche se la riforma non dice esplicitamente che il PM dipende dall’esecutivo. L’argomento è: se si cambia l’architettura, cambiano gli equilibri e la direzione può diventare più “governativa”.

Sorteggio = meno rappresentanza

Molti critici contestano l’idea che l’estrazione a sorte sia la risposta alle correnti: temono un CSM meno rappresentativo e meno responsabile verso chi lo “sceglie”, con il rischio di indebolire le garanzie interne e la qualità delle decisioni (nomine, trasferimenti, organizzazione).

Alta Corte disciplinare come “giudice speciale”

Il NO contesta l’istituzione di un organo ad hoc per la disciplina dei magistrati: teme un meccanismo percepito come punitivo o intimidatorio, e la creazione di un percorso disciplinare separato che potrebbe incidere sull’autonomia della funzione giudiziaria.

Priorità sbagliata rispetto ai problemi percepiti dai cittadini

Un’altra critica è di merito: anche se la riforma cambia l’assetto costituzionale, non è detto che migliori davvero ciò che molti cittadini vivono come urgenza: tempi lunghi, arretrato, carichi di lavoro, uffici sotto organico, digitalizzazione disomogenea. In sintesi: “grande riforma istituzionale, effetti incerti sul quotidiano”.

Come funziona negli altri Paesi europei

In Europa trovi sistemi in cui le carriere sono separate, sì, ma con status del PM molto diverso da Paese a Paese.

Germania: PM nell’area dell’esecutivo

In Germania i procuratori sono collocati nell’ambito dell’esecutivo e possono essere soggetti a direttive nell’organizzazione gerarchica del pubblico ministero. È un modello molto diverso dall’Italia, dove il PM è parte dell’ordine giudiziario e ha garanzie di indipendenza simili a quelle del giudice.

Francia: “corpo unico” ma parquet con legame gerarchico

La Francia è spesso citata in modo semplificato. In realtà, pur esistendo una magistratura che include giudici e PM, il pubblico ministero (parquet) ha storicamente un rapporto più stretto con l’esecutivo rispetto all’Italia. Quindi: separazione/contiguità non si leggono solo dalla parola “carriere”, ma dal ruolo concreto del PM.

Spagna e altri modelli: separazione strutturale, ma assetti diversi

In Spagna e in altri ordinamenti la struttura è distinta, ma il grado di autonomia e le modalità di nomina/indirizzo variano: per questo usare l’Europa come “prova definitiva” pro o contro rischia di essere propaganda. L’unica cosa certa è che l’Italia è un caso peculiare nel panorama europeo per la collocazione del PM nello stesso ordine del giudice.

Pro e contro “pratici”: cosa potrebbe cambiare davvero

Qui conviene essere molto chiari: il referendum non decide se i processi dureranno automaticamente meno e non risolve da solo problemi come arretrato, carenza di personale o digitalizzazione incompleta. Però può cambiare l’assetto costituzionale della magistratura e quindi il modo in cui, nel tempo, verranno gestite carriere, nomine e disciplina.

Se vince il SÌ: alcuni esempi concreti

  • Nei concorsi e nelle carriere: chi entra in magistratura andrà verso un percorso più nettamente separato tra giudicante e requirente. In pratica, l’idea è che un magistrato destinato a fare il PM non condivida più lo stesso sistema di carriera del giudice.
  • Nelle nomine e nell’autogoverno: non ci sarebbe più un solo CSM, ma due organi distinti, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. Per esempio, una nomina importante nella carriera di un PM verrebbe gestita dentro l’organo dei PM, e non più dentro un consiglio comune a tutta la magistratura.
  • Nella percezione dei processi penali: chi sostiene il SÌ ritiene che un imputato possa percepire con maggiore nettezza la distanza tra chi accusa e chi giudica. L’esempio tipico è questo: in aula il giudice apparirebbe più chiaramente “separato” dal PM non solo per funzione, ma anche per carriera e organi di governo.
  • Sulle sanzioni disciplinari: i procedimenti disciplinari non passerebbero più dal CSM come oggi, ma da un organo separato. In teoria, chi vota SÌ vede qui una maggiore specializzazione e terzietà; in pratica, il giudizio disciplinare verrebbe spostato fuori dal tradizionale perimetro del Consiglio superiore.

Se vince il NO: alcuni esempi concreti

  • Resta l’impianto attuale: giudici e PM continuano a stare nello stesso ordine della magistratura, con l’attuale struttura costituzionale e con un unico CSM.
  • Nessuna Alta Corte disciplinare: la responsabilità disciplinare dei magistrati resterebbe nel sistema attuale, senza il nuovo organo previsto dalla riforma.
  • Il dibattito però non finirebbe: un eventuale NO non significherebbe “nessuna riforma della giustizia”, ma solo la bocciatura di questa revisione costituzionale. Parlamento e Governo potrebbero comunque intervenire con riforme ordinarie su organizzazione degli uffici, tempi dei processi, personale e digitalizzazione.
  • Per il cittadino, nell’immediato, cambierebbe poco: chi va in tribunale il giorno dopo il referendum non vedrebbe effetti immediati su durata dei processi o costi. Questo vale anche in caso di vittoria del SÌ: i cambiamenti veri sarebbero soprattutto istituzionali e progressivi, non “istantanei”.

Un esempio molto semplice

Se vince il SÌ, il messaggio politico e istituzionale è: “giudice e PM devono essere sempre più distinti, anche nella carriera e nel governo interno”.
Se vince il NO, il messaggio è invece: “questa separazione costituzionale non convince e l’equilibrio attuale va mantenuto, correggendo semmai altri problemi della giustizia con strumenti diversi”.

La cosa più importante da capire

Il punto decisivo non è tanto chiedersi se il SÌ o il NO siano “pro” o “contro” la giustizia in astratto. La domanda vera è un’altra: per rendere il processo più credibile e la magistratura più efficiente, serve cambiare la Costituzione in questo modo oppure no? È su questo che gli elettori saranno chiamati a decidere.

FAQ

È vero che non c’è quorum?

Sì. Essendo un referendum costituzionale confermativo, non è previsto quorum: vince chi prende più voti validi.

Votare SÌ significa “separare giudici e PM”?

Sì, nel senso che si conferma una riforma costituzionale che distingue le carriere e ridefinisce gli organi di autogoverno (due CSM) e la disciplina (Alta Corte).

Votare NO blocca ogni riforma della giustizia?

No. Significa respingere questa revisione costituzionale. Altre riforme, soprattutto di tipo ordinario (organizzazione, procedure, risorse), possono comunque proseguire.

“In Europa è così ovunque”: è vero?

No. In Europa esistono modelli diversi: in alcuni Paesi le carriere sono separate, ma il pubblico ministero ha un rapporto più stretto con l’esecutivo; in altri gli assetti sono differenti. Per questo il richiamo all’Europa va usato con cautela: non esiste un solo modello europeo perfettamente sovrapponibile a quello italiano.

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