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Schiamazzi notturni bar: Gestori non colpevoli

  • Beatrice Cicala

localimilanoCon la bella stagione, si sà, le finestre rimangono aperte anche la notte e se abbiamo la sventura di abitare nelle vicinanze di un locale notturno, di un bar o di un ristorante molto frequentato, sappiamo bene cosa significhi subire "schiamazzi notturni" provocati dagli avventori di un bar o di un locale.

Ora però, in  controtendenza rispetto al passato, con la sentenza della Cassazione penale, sez. III, sentenza 10.03.2015 n° 9633 (Giovanni De Rose) i residenti avranno sicuramente una pessima sorpresa: il gestore di un bar non è responsabile per gli schiamazzi esterni al suo locale.

La Cassazione infatti sottolinea che se il titolare del locale si è attivato con cartelli rivolti ai clienti al fine di dissuaderli dal tenere comportamenti rumorosi non può essere considerato responsabile dei rumori molesti provocati all'esterno del proprio locale.

E' quindi sufficiente un minimo di controllo della condotta degli avventori del suo locale che però è necessario dimostrare con i fatti e nella fattispecie sembra sia sufficiente che il gestore apponga cartelli in maniera ben visibile.

Nelle motivazione della sentenza, la Suprema Corte, dopo aver preliminarmente ricordato che il "ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali è consentito nei soli limiti derivanti dalla deduzione della violazione di legge, secondo quanto previsto dall'art. 325 c.p.p., comma 1", ha richiamato il recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 37196/2014) emerso sul punto, secondo cui "il gestore di un esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone", atteso che la qualità di titolare della gestione di un esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che le condotte degli avventori del locale non siano in contrasto con le norme concernenti la polizia di sicurezza. Pertanto affinché "l'evento possa essere addebitato al gestore dell'esercizio commerciale è necessario che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato da nesso di causalità con tale omissione".

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