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La conquista della libertà di stampa

liberta-stampaPer "libertà di stampa" si intende il diritto alla libertà di opinione e di espressione, di informare e di essere informati, con tutti i mezzi che la tecnologia ci fornisce e senza riguardo a frontiere.

In Italia è l'art. 21 della Costituzione che recita espressamente "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può infatti procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni."

Altro fondamentale documento a cui facciamo riferimento per la libertà di stampa, in quanto membri della comunità europea, è la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, che riconosce la "libertà di espressione e d'informazione" (art. II-71). "Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati."

Tra i principi cardine ricordiamo anche l'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sottoscritta nel 1948 che recita: "Chiunque ha il diritto alla libertà di opinione ed espressione; questo diritto include libertà a sostenere personali opinioni senza interferenze ed a cercare, ricevere, ed insegnare informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo informativo indipendentemente dal fatto che esso attraversi le frontiere"

Ma come si è giunti a ciò che oggi riteniamo un sacrosanto diritto? 

A metà del XV secolo l'invenzione del torchio e dei caratteri mobili di Gutemberg ha dato la possibilità di trasmettere informazioni e cultura creando le fondamenta per le prime riviste e gazzette che faranno la loro comparsa a partire dal XVII secolo, con l'evoluzione del torchio manuale in quello a vapore, passando per il  telegrafo, la rotativa e alla fine del 1800 la linotype, per poi arrivare al moderno computer.

In Italia i primi provvedimenti a favore della libertà di stampa risalgono agli anni 1847-1848 con la limitazione dell'atto della censura preventiva sulla stampa, cioè il controllo su tutti i mezzi di comunicazione da parte di un'autorità che poteva negare e porre limiti al pensiero altrui, riducendo di fatto la stampa a portavoce delle istituzioni. In particolare, lo Statuto Albertino e il successivo Editto sulla stampa di Carlo Alberto di Savoia furono la base della legislazione sulla libertà di stampa nel Regno d'Italia.

Dopo il periodo buio fascista che aveva fatto ripiombare nel dimenticatoio e posto pesanti limitazioni alla libertà di stampa,  questa venne progressivamente ripristinata ed è stata pienamente affermata nella Costituzione repubblicana del 1948 con l'art. 21.

La Costituzione italiana, a differenza dei corrispondenti articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo sancita dalle Nazioni Unite e da quella dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, fissa dei limiti, che principalmente rientrano nei reati d'opinione (ad es. propaganda e apologia di reato, vilipendio della repubblica e delle istituzioni costituzionali, istigazione a disobbedire alle leggi) e in quelli contro la morale. La decisione spetta solo alla magistratura, che disponde delle forze dell'ordine per un eventuale sequestro.

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