La conquista della libertà di stampa
La libertà di stampa è il diritto alla libertà di opinione e di espressione, di informare e di essere informati con tutti i mezzi tecnologici disponibili e senza frontiere. In Italia, questo diritto è garantito dall'art. 21 della Costituzione, che recita:
"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può infatti procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni."
Documenti Fondamentali sulla Libertà di Stampa
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
Come membri della comunità europea, facciamo riferimento anche alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, che riconosce la "libertà di espressione e d'informazione" (art. II-71):
"Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati."
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
L'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, sottoscritta nel 1948, recita:
"Chiunque ha il diritto alla libertà di opinione ed espressione; questo diritto include libertà a sostenere personali opinioni senza interferenze ed a cercare, ricevere, ed insegnare informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo informativo indipendentemente dal fatto che esso attraversi le frontiere."
Storia della Libertà di Stampa in Italia 🇮🇹
Origini e Sviluppo
A metà del XV secolo, l'invenzione del torchio e dei caratteri mobili di Gutenberg ha permesso la diffusione delle informazioni e della cultura, creando le fondamenta per le prime riviste e gazzette. Dal XVII secolo in poi, l'evoluzione del torchio manuale in quello a vapore, il telegrafo, la rotativa, e alla fine del 1800 la linotype, hanno rivoluzionato il mondo della stampa, portandoci al moderno computer.
Prime Riforme
In Italia, i primi provvedimenti a favore della libertà di stampa risalgono agli anni 1847-1848 con la limitazione dell'atto della censura preventiva sulla stampa. Lo Statuto Albertino e il successivo Editto sulla stampa di Carlo Alberto di Savoia furono la base della legislazione sulla libertà di stampa nel Regno d'Italia.
Periodo Fascista e Ripristino
Durante il periodo fascista, la libertà di stampa fu pesantemente limitata. Tuttavia, questa venne progressivamente ripristinata dopo la fine del regime e fu pienamente affermata nella Costituzione repubblicana del 1948 con l'art. 21.
Limiti e Garanzie
La Costituzione italiana, a differenza dei corrispondenti articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, fissa dei limiti che principalmente rientrano nei reati d'opinione (ad es. propaganda e apologia di reato, vilipendio della repubblica e delle istituzioni costituzionali, istigazione a disobbedire alle leggi) e in quelli contro la morale. La decisione spetta solo alla magistratura, che dispone delle forze dell'ordine per un eventuale sequestro.
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