Indennizzi per i pendolari: prima vittoria per i Comitati
Regione Lombardia e Trenord, incalzate da ART nell’ambito del procedimento sanzionatorio, modificano le modalità di calcolo degli indennizzi
Il procedimento di infrazione sul mancato riconoscimento degli indennizzi per i titoli integrati, avviato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti nei confronti di Trenord, ha prodotto un primo risultato concreto.
Regione Lombardia ha infatti comunicato di aver modificato le modalità di conteggio delle corse che concorrono al riconoscimento dell’indennizzo, includendo anche le corse parzialmente soppresse.
Non si tratta, però, di una decisione motu proprio, come la nota regionale lascerebbe intendere, bensì della conseguenza della delibera 58/2025, con cui ART preannuncia che, in caso di mancato adeguamento alle misure 7.1, 7.2 e 10.1 dell’Allegato “A” alla delibera n. 106/2018, avrebbe emesso un ordine di cessazione della violazione “anche in relazione alla mancata inclusione delle soppressioni parziali nel calcolo dell’andamento del servizio ferroviario ai fini del riconoscimento dell’indennizzo da ritardo”.
Si tratta di una prima vittoria per i Comitati e i Rappresentanti dei Viaggiatori, che da anni chiedono trasparenza, prima nella modalità di calcolo dei “Bonus” – che Regione Lombardia ha autonomamente abolito un anno fa – e successivamente nella piena applicazione delle norme per il calcolo degli indennizzi.
Va comunque ricordato che gli indennizzi non sono una forma sostitutiva del “Bonus”, né nella forma giuridica (peraltro del tutto compatibile con esso), né per quanto riguarda il valore di ritardo di riferimento (oltre 15 minuti), né per la soglia di applicazione, pari al 10%.
Attendiamo ora l’esito conclusivo del procedimento sanzionatorio e, in particolare, di sapere se Regione e Trenord riconosceranno anche il criterio della “direttrice prevalentemente utilizzata” per i titoli integrati e se le tabelle verranno ricalcolate almeno a partire dal 2024, consentendo così ai viaggiatori di richiedere il risarcimento entro un anno dalla pubblicazione delle nuove tabelle.
Restano tuttavia molti i temi ancora aperti in materia di tutela dei viaggiatori, come l’automatismo nell’erogazione dell’indennizzo, la differenza nella quota di rimborso (30% per i titoli solo ferroviari e 10% per quelli integrati) e il valore minimo di rimborso fissato a 4 euro.
Nel quadro delle tutele previste per i viaggiatori rientrano anche la convocazione dei “Tavoli di Quadrante” (assenti dal 2019), per mettere a confronto Comitati di linea, Rappresentanti dei Viaggiatori, Gestori (Trenord, RFI, Ferrovienord) e Regione Lombardia – come previsto dal Contratto di Servizio – e, non da ultimo, la condivisione preventiva con i Comitati delle modifiche d’orario, spesso introdotte senza adeguato preavviso, come stabilito dalla L.R. 6.
Milano, 2 maggio 2025
I Rappresentanti dei Viaggiatori alla Conferenza Regionale del TPL