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Monopattino elettrico: nuova frontiera della mobilità sostenibile

  • Mirella Elisa Scotellaro

monopattini elettrici milanoIl monopattino elettrico è uno strumento nuovo, pratico, tecnologico, economico, non inquinante, che potrebbe davvero ridisegnare l’aspetto delle nostre città.

Si guida senza patente, senza targa e senza assicurazione, senza produzione di immissioni acustiche o di polveri sottili, e richiede una manutenzione davvero minima, sommariamente paragonabile a quella di una bicicletta. Veloce da piegare dopo l’uso, entra comodamente nel cofano dell’auto, che a quel punto potrebbe essere relegata ai percorsi extraurbani, a tutto vantaggio del decongestionamento del traffico in città.

Le regole per l’utilizzo del monopattino elettrico rientrano nel quadro di una sperimentazione sulla mobilità elettrica indicata dall’art. 102 della Legge 145 del 2018 (Bilancio di previsione dello Stato), in conformità di quanto disposto dall’art. 46 del Codice della Strada in tema di “veicoli atipici”.

Il motore elettrico del monopattino ammesso alla circolazione nel nostro Paese deve avere una potenza massima di 500 Watt, la velocità consentita non va oltre i 20 Km orari, tranne che per le aree pedonali dove insiste il limite di 6 Km/h. Poiché, però, il costruttore può realizzare il mezzo con caratteristiche tecniche che possono spingerlo fino a 30 Km all’ora (come del resto accade anche per le macchine che sono progettate per velocità superiori a quelle permesse dal Codice della Strada), è bene munirlo di un limitatore di velocità.

La dotazione prevede l’obbligo di campanello e luci, sia frontali che posteriori. Il monopattino elettrico, inoltre, a termini di legge non deve avere né sellino né cestino per il trasporto di cose, tantomeno prevede l’aggiunta di passeggeri; quanto al conduttore, deve indossare giubbino o bretelle rifrangenti. Sono vietatissimi gli slalom sui marciapiedi, mentre la marcia può avvenire su piste ciclabili, percorsi promiscui ciclo-pedonali, Zone pedonali, Zone 30 (zone a traffico moderato di max 30 Km orari) e strade. Non sono obbligatori - ma sicuramente raccomandabili – gli accessori per la prevenzione degli infortuni, quali casco, ginocchiere e gomitiere, soprattutto per i più giovani, la cui inesperienza può indurli a sottovalutare il pericolo di una caduta.

Per ciò che riguarda i prezzi, si spazia dai 120/130 ai 200 euro per i modelli economici con funzionalità basiche (adatti per un uso occasionale, tragitti brevi e utenti leggeri), fino ai modelli sofisticati e altamente tecnologici con prestazioni monitorabili tramite app, quotati intorno ai 1.000 euro e destinati ad un impiego continuativo, con una autonomia di percorso che può arrivare a coprire distanze di 30/50 Km, in grado di trasportare utenti di consistenza staturo-ponderale superiore alla media.

Può dunque affermarsi che la scelta del modello dipende dalla sua destinazione d’uso e dalla mole del conduttore, ricordando che ad una maggiore autonomia/efficienza energetica corrisponde un maggior peso della batteria e quindi una minore maneggevolezza dell’intero veicolo, che può arrivare a pesare anche una ventina di kg.

Pure la morfologia, la pendenza e la lunghezza del percorso sono importanti: un tratto di strada caratterizzato da buche, salite e discese, richiederà l’impiego di un monopattino provvisto di una batteria potente con ruote grandi e gomme “piene” (che non si forano facilmente) ma anche ammortizzatori di qualità, mentre per una pista ciclabile abbastanza pianeggiante e ben tenuta potrà essere utilizzato un monopattino con gomme gonfiabili, che però sono più esposte al rischio di bucarsi, anche se bisogna considerare - quale rovescio della medaglia - che queste offrono uno standard di confort più elevato e una maggiore stabilità. In ultimo, anche la grandezza dei piedi dell’utente ha la sua importanza poiché incide sulle dimensioni della pedana, tuttavia quest’ultima può trovare adeguati correttivi in accessori postvendita semplici da reperire in commercio e da adattare.

Volendo allontanarsi sia dal prezzo minimo che dal prezzo massimo, può affermarsi che già tra i 500 e i 600 euro si può comperare un buon monopattino tra i modelli con 300/350 Watt di potenza, idonei per persone di media corporatura e percorsi mediamente difficili, o comunque non troppo lunghi. 

Un discorso a parte merita il bonus” dello Stato previsto nell’ambito delle “Misure per incentivare la mobilità sostenibile”, introdotte dall’art. 219 del Decreto Rilancio in modifica della Legge 12 dicembre 2019 n. 141 e confermate dal Decreto Attuativo del Ministero dell’Ambiente (pubblicazione del 5 settembre 2020 n.221 in Gazzetta Ufficiale). Si tratta di un contributo destinato all’acquirente di un monopattino elettrico (o di altro dispositivo di micromobilità elettrica) in ragione del 60% della spesa complessiva fino ad un massimo di 500 euro, previa adesione all’iniziativa da parte del commerciante. Il contributo, le cui richieste potranno essere inoltrate a partire dal 4 novembre 2020, potrà essere erogato una volta sola, ed è rivolto ai cittadini maggiorenni “residenti” (non “domiciliati”) nei Comuni con almeno 50.000 abitanti, nelle Città metropolitane e nei capoluoghi di Province e Regioni anche al di sotto dei 50.000 abitanti.

Le scadenze entro cui la domanda va inoltrata per via telematica oscillano tra il 31 dicembre 2020 per chi non effettua alcuna rottamazione di vecchi autoveicoli, e il 31 dicembre del 2024 in caso di rottamazione. La nota dolente, però, è nel fatto che le risorse riservate alla descritta sperimentazione non sono illimitate, per cui il rischio di un click day (ma anche quello di restare esclusi dal bonus) è reale.

Infine, nonostante sia già cominciata la realizzazione di progetti infrastrutturali dedicati ai percorsi di micromobilità elettrica e di aree attrezzate per il parcheggio di questa tipologia di veicolo nonché per la ricarica delle batterie, soluzioni soddisfacenti non appaiono ancora adeguatamente diffuse nei centri urbani.

Il business del noleggio in fatto di micromobilità elettrica è tutto in via di sviluppo.

Mirella Elisa Scotellaro

Fonti: Legge 145 del 2018 (Bilancio di previsione dello Stato) - Art. 46 del Codice della Strada - Art. 219 del Decreto Rilancio in modifica della Legge 12 dicembre 2019 n. 141 - Decreto Attuativo del Ministero dell’Ambiente (pubblicazione del 5 settembre 2020 n.221 in Gazzetta Ufficiale).

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