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Leggi che regolano il Giornalismo

liberta-stampaPartendo dall'art. 21 della Costituzione che recita espressamente "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, si arriva alla legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che ha istituito l'Ordine dei Giornalisti.

L'ordinamento della professione di giornalista differenzia i giornalisti professionisti "che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista" dai giornalisti pubblicisti che "svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi".

 I giornalisti hanno l'obbligo al rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati, l'obbligo di rettifica delle notizie inesatte, la protezione delle fonti fiduciarie, l'obbligo di evitare di incorrere in conflitti di interesse che offuschino la propria indipendenza.

Le due carte deontologiche fondamentali che riguardano l'etica della professione giornalistica sono la Carta dei doveri del giornalista e il Codice deontologico in materia di privacy.

 CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA (8 luglio 1993)

 La Carta dei doveri del giornalista recita che il lavoro del giornalista si ispira ai principi della libertà d'informazione e di opinione, sanciti dalla Costituzione italiana, ed è regolato dall'articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963: «E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e della buona fede.

Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori»

Il rapporto di fiducia tra gli organi d'informazione e i cittadini è la base del lavoro di ogni giornalista. Per promuovere e rendere più saldo tale rapporto i giornalisti italiani sottoscrivono la Carta dei doveri.

Tra i principi ricordiamo il dovere del giornalista al rispetto della persona, della sua dignità e del suo diritto alla riservatezza e che non venga discriminato per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il giornalista rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione d'innocenza. Il giornalista è tenuto ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti.

In qualsiasi altro caso il giornalista deve dare la massima trasparenza alle fonti. Il giornalista non deve omettere fatti o dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell'avvenimento. I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare, né forzare il contenuto degli articoli o delle notizie. Non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona; né deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale. Non deve intervenire sulla realtà per creare immagini artificiose.

Ricordiamo che il giornalista è responsabile del proprio lavoro verso i cittadini e deve favorire il loro dialogo con gli organi d'informazione. Il giornalista rispetta il diritto alla riservatezza di ogni cittadino e non può pubblicare notizie sulla sua vita privata se non quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico e rende, comunque, sempre note la propria identità e professione quando raccoglie tali notizie. I nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca non vanno pubblicati a meno che ciò sia di rilevante interesse pubblico; non vanno comunque resi pubblici nel caso in cui ciò metta a rischio l'incolumità delle persone, né si possono pubblicare altri elementi che rendano possibile una identificazione (fotografie, immagini, ecc.). I nomi delle vittime di violenze sessuali non vanno pubblicati né si possono fornire particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime per motivi di rilevante interesse generale. Il giornalista presta sempre grande cautela nel rendere pubblici i nomi o comunque elementi che possano condurre all'identificazione dei collaboratori dell'autorità giudiziaria o delle forze di pubblica sicurezza, quando ciò possa mettere a rischio l'incolumità loro e delle famiglie.

Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti.

Informazione e pubblicità: I cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli.

Il giornalista non può scrivere articoli o notizie relativi ad azioni sul cui andamento borsistico abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario, né può vendere o acquistare azioni delle quali si stia occupando professionalmente o debba occuparsi a breve termine. Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni o prebende, da privati o da enti pubblici, che possano condizionare il suo lavoro e l'attività redazionale o ledere la sua credibilità e dignità professionale.

Minori e soggetti deboli: Il giornalista rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, sia come protagonista attivo sia come vittima di un reato. In particolare: non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all'identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca; evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse; valuta, comunque, se la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente all'interesse del minore stesso.

Il giornalista tutela i diritti e la dignità delle persone disabili siano esse portatrici di handicap fisico o mentale, in analogia con quanto già sancito dalla Carta di Treviso per i minori.

Il giornalista tutela i diritti dei malati, evitando nella pubblicazione di notizie su argomenti medici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate.

Codice deontologico in materia di privacy 

Il Codice deontologico in materia di privacy nasce nel 1996 e viene sostituito poi dal d.lgs. 196/2003 o Codice della Privacy relativo al trattamento dei dati personali che prevede misure a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare quelli idonei a rivelare vita sessuale e stati di salute.

Regola fondamentale è l'essenzialità dell'informazione per cui "la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia essenziale in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti". E' necessario rispettare la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. Il domicilio delle persone va sempre tutelato. Il diritto del minore alla propria privacy è sempre primario rispetto al diritto di cronaca.

Tra le carte deontologiche della professione giornalistica citiamo la carta di Treviso che sottolinea i principi generali sui diritti dei minori in materia di riservatezza, la Carta di Milano che sostiene la lotta ai pregiudizi e all'esclusione sociale delle persone condannate a pene intra o extra murarie, la Carta dei Doveri dell'Informazione Economica, la Carta di Perugia, di Torino e della Toscana in materia di Salute, la Carta di Roma sul tema dell'immigrazione e della multiculturalità.

La violazione di queste norme può portare alla responsabilità civile e/o penale del giornalista. A fianco delle sanzioni previste dalla legge vi sono anche le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 51, 55 L. n. 69/1963, che ha istituito l’Ordine dei Giornalisti. In ordine crescente di gravità sono: l’avvertimento, che viene comminata “nei casi di abusi o mancanze di lieve entità”; la censura, applicata “nei casi di abusi o mancanze di grave entità”; la sospensione dall’esercizio della professione da un minimo di due mesi a un massimo di un anno, quando la condotta del giornalista abbia “compromesso la dignità professionale”; la radiazione, che origina da un comportamento che abbia “gravemente compromesso la dignità professionale”.

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