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Illegalità sulla rete: i nuovi reati informatici

  • Mirella Elisa Scotellaro

CONTRO L’ILLEGATITA’ SULLA RETE SERVONO NUOVE FATTISPECIE DI REATO E INTERATTIVITA’ ISTITUZIONALE

Ma la parola d’ordine è “fare presto”!

Nell’anno 2004 la Suprema Corte di Cassazione, in merito alla sostenibilità dell’ipotesi di “furto di dati informatici”, con sentenza n. 3449, così stabiliva: “La copiatura di files da CD o da Hd (compact-disk o hard-disk) consiste in una mera duplicazione dei files, non comporta l’impossessamento dei files  stessi e non è, pertanto, riconducibile all’ipotesi di furto di cui all’art. 624 del c.p.”.

La Relazione che accompagnava la sentenza spiegava anche la ragione della non riconducibilità del cosiddetto “furto di dati” all’art. 624: la motivazione rappresentava come, non potendo “i dati” essere definiti  una “ cosa mobile” ai sensi della fattispecie prevista dal codice penale,  veniva a mancare l’oggetto materiale del reato. Dati ed informazioni, infatti, non rappresentano fisicamente una “res”, e neppure possono essere ricollegati ad un concetto più esteso di cosa, ma configurerebbero l’idea di una “presa di conoscenza, ossia un fatto intellettuale che può rientrare nelle previsioni relative alla violazione dei segreti”

La sottrazione dei dati presuppone, inoltre, la messa in opera di condotte strumentali come la violazione del “domicilio informatico”, vale a dire una intrusione abusiva nel sistema informatico e telematico,  inteso quale “luogo”  all’interno del quale si esprime l’attività intellettuale di un soggetto, che ha “facoltà di escludere terzi non graditi”. Resta inteso che l’intromissione, per essere qualificata come “indebita”, deve aver violato un sistema informatico o telematico “protetto da misure di sicurezza”.

Come possiamo constatare, molte tematiche giuridiche tradizionali, ormai largamente superate dai fatti, non sono più in grado di inquadrare - neppure linguisticamente e tecnicamente -  le situazioni reali rispetto alle quali deve essere pronunciato un giudizio. Già nel 2004, ai tempi della sentenza sopra citata, si percepivano le difficoltà interpretative sulle norme da applicare in riferimento alle attività criminali di ultima generazione operanti in uno spazio virtuale, privo di confini materiali, stracolmo di insidie invisibili e impalpabili, celate dietro ogni clik.

Parallelamente all’evolversi della criminalità informatica, ma a ritmo incredibilmente ridotto, avanza il processo di ammodernamento delle leggi e delle sanzioni per adeguarsi ai mutamenti del mondo del cyber crime. L’amplissima forbice tra l’avanzata delle attività illecite in questo settore e i tempi biblici delle istituzioni e della burocrazia, sfortunatamente – al momento - non gioca in favore della giustizia, ed anche l’assenza di un ottimale coordinamento fra le istituzioni, che pure sarebbe indispensabile, fa sentire i suoi effetti negativi.

Ciò nonostante, molte nuove figure di reato sono state previste. Ne riportiamo alcune ampiamente illustrate in sede di  CRS Report  for Congress  “The Council of Europe Convention” del 28 settembre del 2006 :

Art. 615-ter  -  Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;

Art. 615-quater - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi informatici o telematici;

Art. 615-quinquies - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;

Art. 617-ter - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-ter);

Art. 617-quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;

Art. 635-bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Art. 640-ter c.p. Frode informatica

La lista dei reati purtroppo non finisce qui: dal furto di identità alla falsificazione di profili dei social network, dall’intercettazione delle coordinate bancarie al cyber bullismo e allo stalking perpetrato attraverso la rete, l’elenco sarebbe troppo lungo da  riportare…In questo problematico contesto si colloca la Conferenza Internazionale attraverso la quale nello scorso autunno il Comune di Milano, in collaborazione con la Procura della Repubblica e con l’Ordine Forense, ha presentato le “linee guida per ridurre il danno da reati informatici e tutelare le vittime”, proponendo “un nuovo modello di approccio”, “un differente punto di vista”, “la prospettiva ribaltata, che guarda non solo chi compie il reato ma anche chi lo subisce”, a tutt’oggi tutelato in maniera inappropriata.

Uno strumento fondamentale - fino a qualche anno fa decisamente sottovalutato - resta la prevenzione attraverso la promozione di un “uso sicuro e responsabile di internet”, e dei nuovi strumenti di comunicazione, da parte degli utenti (specialmente i minori), nonché un’adeguata campagna di informazione sui reati informatici.

Fonti. “Cybercrime: The Council of Europe Convention September 28, 2006”; Cassazione, sentenza n. 3449 del 2004 – Progetto “Questione di Privacy” realizzato con i finanziamenti della Regione Lazio dai Comitati regionali CODACONS, Unione Nazionale Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino.

Mirella Elisa Scotellaro

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