Ricongiungimento familiare per gli stranieri: il nuovo corso
Buone nuove per gli stranieri che vogliono ricomporre il proprio nucleo familiare nel nostro Paese.
Lo Stato Italiano, nel tutelare l’unità della famiglia attraverso la normativa sul ricongiungimento, rispetta e prende in considerazione anche i fondamentali legami familiari e sociali che lo straniero aveva nel suo Paese di provenienza.
In questo contesto, a far data dallo scorso 17 agosto, è stata attivata per tutti i cittadini non comunitari con regolare permesso di soggiorno la digitalizzazione della procedura di ricongiungimento familiare, già anticipata il 31 luglio di quest’anno con Circolare n. 2805 a tutte le prefetture, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 46 del 13 aprile 2017.
L’apposita domanda dovrà essere indirizzata allo Sportello Unico per l’Immigrazione della prefettura competente per la località dove vive il richiedente, e da quest’ultimo inviata per via telematica, mentre i requisiti essenziali per l’attivazione di questo percorso - così come prospettato - resteranno il suo reddito e l’idoneità abitativadell’immobile che andrà ad ospitare il familiare di cui si vorrebbe il ricongiungimento.
I documenti da scannerizzare e allegare all’inoltro della domanda di ricongiungimento sono i seguenti:
- Passaporto di chi inoltra la richiesta;
- Permesso di soggiorno del richiedente (della durata minima di 12 mesi);
- Copia passaporto del familiare che si intende far arrivare in Italia;
- Inserimento del numero di una marca da bollo da 16 euro negli appositi spazi all’interno della domanda, con allegazione della marca stessa ai documenti originali che andranno poi consegnati durante la convocazione presso lo Sportello Unico.
In risposta alla presentazione telematica della richiesta di ricongiungimento, il sistema risponderà con l’inoltro di una ricevutacomprovante il recepimento della stessa, con data e ora dell’accettazione. Sempre il sistema, verificata la regolarità della spedizione, immediatamente consentirà l’esame dei requisiti cosicché, appreso il parere favorevole della Questura all’ingresso del familiare - in assenza di segnalazioni nel SIS (Sitema Informativo di Schengen) che sorveglia la sicurezza nella circolazione delle persone – si perverràentro i successivi 90 giorni al rilascio del nulla osta, del quale sarà fatta debita comunicazione all’interessato in sede di sua convocazione presso lo Sportello Unico.
In quella occasione il richiedente consegnerà in doppia copia i documenti originali comprovanti la sussistenza dei requisiti reddituali ed abitativi. Contro un eventuale esito negativo, l’interessato potrà ricorrere presso il Tribunale Ordinario competente per territorio.
Il rilascio del predetto nulla osta darà seguito, entro soli 30 giorni, ad un accertamento effettuato dal nostro Consolato presso il Paese di residenza dello straniero sull’autenticità dei rapporti di parentela, la cui certificazione potrà essere fornita presso le locali rappresentanze consolari italiane anche dalle medesime persone di cui si chiede il ricongiungimento. Tutta la certificazione dovrà essere tradotta, legalizzata e convalidata dal Consolato stesso, entro e non oltre il breve termine indicato.
La lista dei familiari che possono ricongiungersi allo straniero che si trova in Italia ricomprende:
- il coniuge, purché maggiorenne e non separato;
- i figli minori (anche quelli naturali), purché l’altro genitore sia consenziente;
- i figli maggiorenni non autosufficienti se portatori di disabilità al 100%;
- i genitori rimasti soli e privi di altri congiunti che possano prestare loro un minimo di assistenza nel Paese d’origine;
- il genitore naturale del minore non accompagnato, se dispone di alloggio e reddito come da normativa sul ricongiungimento.
Il reddito annuo del richiedente dovrà essere il frutto di attività lecite, e non potrà scendere al di sotto dell’assegno sociale, e cioè al di sotto del reddito base di 5.825 euro l’anno, aumentato della metà di questa cifra per ogni familiare da ricongiungere. Ai fini del conseguimento del tetto minimo previsto dalla legge, il calcolo del reddito del richiedente prevede la sommatoria con altri redditi di congiunti con lui conviventi in Italia, purché sussista tra di loro un solido e stabile vincolo familiare. Inoltre, a seconda che si tratti dilavoro dipendente o di lavoro autonomo, cambierà il tipo di certificazione o di dichiarazione da presentare.
Per quanto concerne l’idoneità dell’alloggio, questa viene valutata dai tecnici comunali secondo criteri oggettivi di superficie, composizione strutturale, altezza del soffitto, situazione igienico-sanitaria, condizioni di aerazione e riscaldamento.
Per inciso, le regole rigorose di cui fin qui si è trattato non valgono per coloro che hanno la qualità di rifugiati, ai quali la comunità internazionale riconosce un’ampia e particolare protezione.
Tornando alla procedura di ricongiungimento, può concludersi che diversi vantaggi sono attesi dalla recentissima digitalizzazione non solo in termini di tempi di risposta del servizio agli immigrati, ma anche in termini di costi del personale addetto all’evasione delle pratiche, nonché in termini di riduzione del numero delle convocazioni fatte a ciascun richiedente, il quale, con un unico appuntamento, potrà finalmente portare a compimento tutte le formalità connesse con la descritta procedura.