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Ticket del parcheggio scaduto: la multa è legittima?

  • Mirella Elisa Scotellaro

A chi non è mai capitato,  avendo lasciato la propria macchina regolarmente parcheggiata in uno spazio di sosta a pagamento, di tornarvi con qualche minuto di ritardo rispetto all’orario indicato nel ticket o nel voucher prepagato? 

La nota n. 53284 del 12 maggio 2015 del Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed  il personale – Direzione generale per la sicurezza stradale -  sembra finalmente aver messo la parola “fine” a tutte le annose discussioni che si sono si susseguite in materia, dentro e fuori le aule di giustizia, stabilendo come  “Il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato  effettuato il pagamento non si sostanzia in una violazione di obblighi previsti dal Codice, ma si configura come una inadempienza contrattuale che comporta per l’amministrazione creditrice un recupero delle tariffe non riscosse”.

Per poter ricorrere contro la multa, dunque,  basterà che il cittadino si limiti a pagare un’integrazione di quanto già corrisposto, una piccola somma proporzionale al tempo eccedente rispetto a quello indicato dal ticket o dal voucher già acquistato (ad esempio, comperando un altro biglietto  per la sosta di altri 15 o 30 minuti per  “coprire” il tempo di “sforamento”) allegando al ricorso le ricevute di entrambi i pagamenti.

parchimetroLa nota ministeriale in questione, oltre a questa buona notizia, ne fornisce un’altra nel comunicare che il Ministero “esprime parere positivo sulla possibilità di prevedere una tolleranza in caso di prolungamento della durata della sosta, senza la necessità di integrare il ticket o voucher prepagato rispetto alla tariffa oraria prestabilita”.

In pratica, le varie amministrazioni comunali potranno stabilire un prolungamento di alcuni minuti rispetto al momento di scadenza della sosta, prima di eccepire il ritardo, proprio in attuazione di quella “tolleranza” prevista dalla nota 53284; pertanto se il ritardo sarà conforme al “tempo di tolleranza” accordato, null’altro sarà dovuto. 

C’è da augurarsi, a questo punto, che le recenti direttive trovino subito la più ampia applicazione presso i comuni italiani e che, una volta tanto possa dirsi, a ragion veduta, che la vita degli automobilisti nel nostro Paese sia diventata un po’ meno complicata che in passato.

Fonte: Nota n. 53284 del 12 maggio 2015 del Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti

Mirella Elisa Scotellaro

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