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Chiusura delle scuole: saranno adottati congedi e bonus baby sitter?

Le chiusure delle scuole in Lombardia e non solo, stanno provocando pesantissimi disagi alle famiglie, che si stanno trovando nelle ultime ore a correre ai “ripari”.

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I più fortunati ricorrono ai nonni, oramai definito il  “welfare  a costo zero”, mentre  i meno fortunati ripiegano sullo  smart working,  oppure tamponano la situazione con  ferie/permessi, o se impossibilitati si avvalgono dei servizi delle baby sitter.

Gli altri, gli impossibilitati sono i “dimenticati”. 

A parere di chi scrive si perpetua ad adottare una politica della famiglia legata ai bonus e al contingente. D’accordo che siamo in emergenza sanitaria, ma quando arriveremo ad una riforma organica del welfare? Sembra diventato un racconto da libro dei sogni.

Nell’attesa dei tempi della politica, le famiglie italiane si devono accontentare delle misure di emergenza.

Ricordiamo che durante il Governo Conte sono state introdotte delle misure di sostegno dei genitori lavoratori dipendenti, come il congedo parentale straordinario, l’estensione dei permessi 104, i voucher per le baby sitter e il congedo in caso di quarantena scolastica.

Con le nuove chiusure delle scuole diventa importante intervenire urgentemente a sostengo delle famiglie.

La parlamentare Lia Quartapelle (Pd) ha depositato un’interrogazione parlamentare per sollecitare il Governo su quanto segue:

Adozione di misure mirate a prevedere bonus per servizi di baby-sitting e congedi parentali indennizzati in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza e in caso di quarantena scolastica dei figli;

- Attribuzione automatica delle due misure in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza e in caso di quarantena scolastica dei figli frequentanti scuole di ogni grado e ordine e a prescindere dal livello di rischio e gravità in cui versa la zona in cui la scuola è situata e dalla possibilità o meno da parte del genitore di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile.

 

Riportiamo il testo Integrale: 

Al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali - Per sapere - premesso che:

 Il congedo previsto a sostegno dei genitori lavoratori dipendenti in caso di quarantena scolastica, introdotto dall’art. 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, è disciplinato attualmente dall’articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge 13 ottobre 2020, n 126 (che ha abrogato il decreto-legge n. 111/2020), di conversione in legge del decreto-legge n. 104/2020, così come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Il congedo previsto per la sospensione dell’attività didattica in presenza è disciplinato dall’articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come successivamente modificato dall’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Secondo l’articolo 21-bis, co. 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, così come modificato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come è stato successivamente chiarito anche dalla circolare dell’INPS n. 132 del 20 novembre 2020, i congedi parentali di cui sopra sono fruibili fino al 31 dicembre 2020;


La legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha introdotto congedi straordinari previsti a favore dei genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza per le sole classi seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado situate in zone rosse individuate nelle Ordinanze del Ministro della Salute e in favore dei genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di sospensione didattica in presenza o della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. In ogni caso, tali congedi straordinari non sarebbero fruibili qualora il genitore avrebbe la possibilità di svolgere l’attività professionale in modalità agile;

I bonus per l’acquisto di servizi baby-sitting previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. decreto “Cura Italia”), così come modificati dall’articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. “decreto Rilancio”), riguardano solo il periodo che va dal 5 marzo al 31 agosto 2020;


L’emergenza pandemica è ancora in corso e che la rapida diffusione di nuove varianti del virus COVID-19 ha richiesto l’adozione di misure più stringenti per la chiusura di scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell’infanzia e le elementari. Inoltre, la sospensione scolastica potrà essere disposta anche dai presidenti di Regione se ricorrono determinate condizioni ed è in rapido aumento il numero degli istituti scolastici chiusi. In tali circostanze, è evidente che maggiori restrizioni riguardanti la chiusura delle scuole necessitano di essere bilanciate da concreti sostegni per i genitori lavoratori che, in mancanza di tali supporti, sono costretti a sacrificare entrambe vita lavorativa e familiare. Questa situazione, che grava principalmente sulle madri, aggrava ulteriormente la condizione delle donne italiane già trattate con enormi disparità nel contesto lavorativo -:

Se il ministro interrogato intenda adottare misure mirate a prevedere bonus per i servizi di baby-sitting e congedi parentali indennizzati in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza e in caso di quarantena scolastica dei figli che possano essere fruiti attraverso un meccanismo automatico nelle due summenzionate circostanze, dai genitori lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, di figli frequentanti scuole di ogni grado e ordine e a prescindere dal livello di rischio e gravità in cui versa la zona in cui la scuola è situata e dalla possibilità o meno da parte del genitore di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile.

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