Guerra Russia Ucraina: permesso per rifugiati
A seguito della guerra in Ucraina da parte delle milizie russe di Putin, ripubblichiamo una informazione che potrebbe essere utile agli ucraini che vivono in Italia e che hanno parenti o amici residenti nelle zone occupate dall'esercito russo.
Ai sensi dell’art. 1, lett. a), della Convenzione di Ginevra del 1951 è rifugiato “chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.
Può richiedere asilo nel nostro Paese il cittadino straniero che ha il fondato timore di essere perseguitato nel suo paese di origine per motivi di:
- razza: si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all’appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
- religione: include le convinzioni ateiste e la partecipazione/astensione a/da riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
- nazionalità: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza ma anche, più semplicemente, all’appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un’identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;
- particolare gruppo sociale: è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi;
- opinione politica: si riferisce, in particolare, alla professione di un’opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.
A questi fini, però, è necessario che i responsabili della persecuzione o del danno grave nel paese di provenienza dello straniero siano:
- lo Stato;
- i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
- anche soggetti non appartenenti allo Stato qualora, però, quest’ultimo si rifiuti di fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.
Il dettato dell'articolo 1 si sposa perfettamente con l'attuale situazione creatasi in alcune zone del Donbass controllate dai terroristi.
Cosa deve fare il cittadino Ucraino residente in quelle zone che si trova ospite di parenti in Italia ?
Deve presentare la domanda alla Questura di residenza del familiare soggiornante regolarmente in Italia, la Questura rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione della domanda ed invia il tutto alla commissione che valuterà l'esistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno. Durante tutto il tempo dell'attesa il cittadino Ucraino che ha presentato questa domanda risulta essere regolare sul territorio Italiano in forza della ricevuta rilasciata dalla Questura.
Non ci sono termini di tempo per la presentazione della domanda. La domanda può essere presentata anche dopo gli otto giorni cui sembra fare riferimento la procedura. La domanda sarà verbalizzata dai funzionari di polizia utilizzando un modello, detto C3, che contiene molte informazioni di carattere anagrafico e poche domande sulle cause che hanno spinto il richiedente ad allontanarsi dal proprio paese e chiedere protezione.
E’ consigliabile quindi, al momento della richiesta di asilo, consegnare agli atti una memoria scritta, nella propria lingua e/o con una traduzione. E' molto importante documentare bene dove si ha la residenza, da dove si scappa e corredarla dettagliatamente di informazioni relative alla guerra in quella zona (foto, video youtube, rapporti circa le operazioni militari, fatti gravi successi come la morte di civili, eventuali foto di casa o vicinanze danneggiate da ordigni, informazioni sull'organizzazione che controlla quel territorio, DNR, LNR, Vostok, Cosacchi etc., di quali crimini si sono già macchiate queste organizzazioni terorristiche) in pratica tutto il materiale possibile che faccia comprendere ai membri della commissione e che descriva la reale situazione di quella località.
Se lo straniero è in possesso di passaporto dovrà consegnarlo alla Polizia, con quattro foto, il domicilio eletto (dovrà consegnare quindi la dichiarazione di ospitalità e relativi documenti, contratto d’affitto o rogito e documento d’identità dell’ospitante) e sarà sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
L’autorità competente alla decisione in merito alla domanda di protezione internazionale è la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
Le Commissioni attualmente sono dieci, portate a venti con il Decreto Legge n. 119 del 22 agosto 2014
GORIZIA: competenza sulle domande presentate nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige
MILANO: competenza sulle domande presentate nella regione Lombardia
ROMA: competenza sulle domande presentate nelle regioni (*) Lazio, Sardegna e Umbria
FOGGIA: competenza sulle domande presentate nelle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani
SIRACUSA: competenza sulle domande presentate nelle province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania
CROTONE: competenza sulle domande presentate nelle regioni Calabria e Basilicata
TRAPANI: competenza sulle domande presentate nelle province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna
BARI: competenza sulle domande presentate nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto
CASERTA: competenza sulle domande presentate nelle regioni Campania, Molise, Abruzzo e Marche(*)
TORINO: competenza sulle domande presentate nelle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana
La Commissione Territoriale può :
- riconoscere una forma di protezione internazione, asilo politico o protezione sussidiaria, non riconoscere alcuna forma di protezione
- rigettare la domanda per manifesta infondatezza, valutare la domanda inammissibile (qualora sia già stata esaminata da altro paese europeo)
- per motivi non riconducibili alla sicurezza della persona ma per gravi motivi umanitari, può chiedere alla Questura il rilascio di un permesso per protezione umanitaria (si noti che sono differenti dai ps per motivi umanitari rilasciati fino al gennaio 2008, parificati alla protezione sussidiaria)
Il riconoscimento dello status di rifugiato consente:
- il rilascio di un permesso di soggiorno per asilo politico della durata di 5 anni;
- il rilascio del titolo di viaggio per rifugiati per potersi recare all’estero;
- il rilascio del tesserino di rifugiato che consente ulteriori rinnovi e pratiche;
- di fare richiesta di cittadinanza per naturalizzazione dopo soli 5 anni;
- di ricongiungere la propria famiglia, o effettuare una coesione, in base ai requisiti previsti dalla legge (art.29 bis D.lgs. 286/98), ma senza dimostrare alloggio e reddito, e con facilitazioni per quanto riguarda i documenti attestanti il legame familiare;
- accesso all’occupazione;
- accesso all’istruzione;
- assistenza sanitaria e sociale (invalidità civile, assegno di accompagnamento, assegno di maternità) a parità coi cittadini italiani.
L’esame della domanda tramite convocazione del richiedente dovrebbe avvenire entro 30 giorni dalla richiesta e la decisione dovrebbe essere presa nei tre giorni successivi.
In caso di esito negativo è possibile presentare istanza di riesame. La richiesta si può fare solo nel caso in cui ricorrano elementi nuovi o documenti prima non reperibili.
Sebbene la normativa lo preveda esplicitamente solo per chi sia trattenuto è possibile comunque inviare richiesta di riesame alla Commissione che ha esaminato la domanda, qualora si ritenga che elementi importanti non siano stati esaminati o siano sopraggiunti in seguito. E’ necessario comunque fare ricorso per poter permanere in Italia.
La domanda presentata per richiedere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria non prevede costi. Qualora gli status vengano riconosciuti, il successivo rilascio del permesso di soggiorno è soggetto ai costi di marca da bollo (euro 16,00 di marca da bollo) e a quelli di rilascio del permesso elettronico (euro 27,50).