La maternità surrogata, una prassi inaccettabile
La sentenza n. 38162 dell’8 novembre 2022 e pubblicata il successivo 30 dicembre dalle Sezioni Unite della Cassazione, hanno ribadito che la maternità surrogata, anche se avviene in forma gratuita, è sempre da considerarsi una pratica che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, come già confermato anche dalla Corte Costituzionale e dalla risoluzione del Parlamento Europeo del 13 dicembre 2016. Questo significa anche che l’ufficiale di stato civile è tenuto a non concedere la trascrizione degli atti di nascita stranieri che riconoscono il rapporto di genitorialità tra un bambino/a nato a seguito di maternità surrogata e il genitore che non ha alcun rapporto biologico con il minore.
Vediamo quali sono le tre considerazioni su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite.
- La volontà di disincentivare il ricorso alla maternità surrogata, una pratica che “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, assecondando una inaccettabile mercificazione del corpo”.
- Nel nostro ordinamento NON esiste nessun “diritto alla genitorialità”, inoltre la fecondazione eterologa è da tenere ben distinta dalla maternità surrogata.
- «L’instaurazione della genitorialità e il giudizio sulla realizzazione del miglior interesse del minore», affermano le Sezioni Unite, «non si coniugano con l’automatismo e con la presunzione, ma richiedono una valutazione di concretezza: quella valutazione di concretezza che postula il riscontro del preminente interesse del bambino a continuare, con la veste giuridica dello status, un rapporto di cura e di affettività che, già nei fatti, si atteggia a rapporto genitoriale».
Coloro che ricorrono a questa pratica affermano la necessità di tutelare l’interesse del nuovo nato, mentre, a mio avviso, vi è l’egoismo di due adulti che vogliono avere a tutti i costi un figlio, anche se questo vuol dire usare come un oggetto riproduttivo una donna del tutto sconosciuta.
Proviamo a leggere come sono le clausole contenute nei contratti di maternità surrogata per renderci conto della loro vergogna:
- i bambini sono qualificati come merce.
- le donne che decidono di dare il proprio ovulo, così come coloro che prestano il proprio corpo per l’impianto del feto in utero, vengono selezionate dai committenti sulla base di cataloghi che riportano i dati anagrafici, e non solo, delle donne.
- nel caso che un bambino/a non soddisfi le esigenze dei richiedenti, questi possono recedere dal contratto.
Solo a leggere queste tre clausole dovrebbe far venire la “pelle d’oca” non tanto al corpo, ma alla coscienza.
Si parla di tutela dell’infanzia, dei minori, ma poi si permette la commercializzazione di un essere umano, anzi di due esseri, una donna e un neonato. Inoltre teniamo presente che al bambino/a si viene a negare il diritto di conoscere le proprie origini biologiche. Mi pongo anche questa domanda: una donna che porta in se un essere umano per nove mesi, e quindi gli cede parte del proprio bagaglio vitale, possibile che non provi nulla per quell’essere che ha condiviso con lei ben nove mesi tanto da cederlo, venderlo per dena
In Italia la surrogazione di maternità costituisce una pratica medica vietata, punita con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il divieto è stato confermato nel 2017 dalla Corte costituzionale, la quale ha peraltro considerato come la pratica di surrogazione «offenda in modo intollerabile la dignità della donna e mini nel profondo le relazioni umane».
Riporto alcune voci che fanno riferimento a queste tematiche:
- Fecondazione artificiale o fecondazione assistita.
- Inseminazione artificiale.
- Fecondazione in vitro con trasferimento dell’embrione.
- Iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo.
- Inseminazione artificiale – inseminazione intrauterina
- Procreazione assistita.