Skip to main content

Lombardia, Volontari in sostituzione degli educatori negli asili nido: è scontro

asilo pixAltro tema di scontro in Regione Lombardia è la delibera di giunta XI/1662 del 16/12/2019, avente per oggetto la “Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido”.

La delibera adottata dalla giunta apre alla possibilità di sostituire gli educatori con i volontari nelle strutture, pone l’obbligo a carico dei comuni di tenere aperti gli asili nidi anche nel mese di luglio (in contrasto con il contratto nazionale).

La normativa nazionale prevede una programmazione dei servizi tra zero e sei anni coordinata: ovvero che i calendari degli asili nido e il calendario delle scuole materne devono coincidere, anche perché spesso sono presenti in un unico edificio.

Invece la regione propone calendari di apertura diversi tra i nidi e le scuole materne, e soprattutto far rientrare gli asili nido dentro i servizi assistenziali, anziché dentro i servizi educativi, come chiede appunto la norma nazionale.

Sebbene nel testo della delibera, si parli “sentito il Terzo Settore”, le associazioni lamentano il fatto di essere state convocate con una delibera già scritta, senza aver avuto il tempo di poter avanzare proposte. Di fatti ieri c’è stata una manifestazione di protesta davanti a Palazzo Pirelli, con la presenza dei sindacati e degli educatori.

Sul tema è intervenuta anche Carmela Rozza (Pd) con una nota: “Chiediamo il ritiro della delibera e l’apertura di una concertazione con sindacati e Anci. In ogni caso cercheremo di modificare il testo. Chiediamo il ritiro della delibera sugli asili nido e l’apertura di una concertazione con sindacati e Anci. Ad affermarlo è la consigliera regionale Carmela Rozza (Pd) a seguito del presidio tenuto al Pirellone dagli educatori e dell’audizione  dei rappresentanti  sindacali e  di Anci che si è tenuta questa mattina in Commissione sanità. “ Al testo si è arrivati senza nessuna concertazione fattiva con Anci. Per questo chiediamo che la delibera sia ritirata e sia aperta una vera concertazione con Anci stesso e con i sindacati.  Se questo non accadrà   cercheremo, con un confronto con la maggioranza, di migliorare un testo che presenta diversi punti critici: l’organizzazione  e il calendario delle strutture  non possono essere, come  prevede l’attuale testo , stabiliti  con rigidità dalla Regione ma devono essere gestiti dai Comuni. Va modificata a garanzia della sicurezza e del benessere dei bambini la norma che consente ai volontari,  chiunque essi siano, di poter   sostituire gli educatori nelle strutture. .”

“La Regione infine- conclude Rozza- deve adeguarsi alla normativa nazionale che  prevede  una continuità  educativa dagli 0 ai 6 anni. Ad oggi non l’ha ancora fatto”.

L’estratto della delibera

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che all’art. 8 assegna alle Regioni il compito di definire i requisiti minimi di esercizio dei servizi e delle strutture;

VISTE le seguenti leggi regionali:

.1 30 agosto 2008, n. 1 “Legge Regionale statutaria”;

.1 3 novembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori» ed in particolare i seguenti articoli:

.1 art. 3 che prevede tra gli obiettivi della Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, tenendo conto anche delle diverse abilità dei minori, quello del sostegno alle famiglie con minori, nell’assolvimento dei compiti educativi e di cura anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia;

.1 art. 5 che tra l’altro prevede che i requisiti organizzativi e strutturali per l’autorizzazione al funzionamento delle unità d’offerta sociali sono determinati con provvedimento della Giunta Regionale acquisito il parere della competente commissione consiliare;

.1 2 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale” ed in particolare l’art. 11 “Competenze della Regione” che prevede che la Regione, previo parere della competente commissione consiliare definisce, i requisiti minimi per l'esercizio delle unità d'offerta sociali...”;

.1 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33”;

RICHIAMATO il D.lgs 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, ed in particolare gli articoli:

.1 art. 3 che al comma 1 stabilisce che i Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno;

.1 art. 6 comma 1 lettera f che stabilisce che le regioni definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione regionale:

.1 D.C.R. 10 luglio 2018, n. 64 “Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura” (PRS) – Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – che con riguardo al Programma “Ottimizzazione dell’organizzazione territoriale” prevede la revisione e l’aggiornamento dei servizi della prima infanzia;

.1 DDGR: 2 luglio 2019, n. 1803 “Proposta di documento di economia e finanza regionale 2019 e 30 ottobre 2019, n. 2342 “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale – DEFR 2019, che all'area dedicata alla riorganizzazione territoriale dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali prevedono, tra gli obiettivi da raggiungere entro il 2020, la prosecuzione della revisione della rete di offerta sociale in particolare nell'area della prima infanzia e dei percorsi di residenzialità rivolti ai minori;

.1 D.G.R. 28 dicembre 2017, n. 7631 “Approvazione del documento: “Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020” in cui Regione Lombardia stabilisce tra le priorità della programmazione locale, la necessità di un rafforzamento della presa in carico integrata, valorizzando la rete sociale esistente e coordinando gli interventi e le azioni attraverso un dialogo costante con gli attori che animano il welfare locale;

.1 D.G.R. 18 dicembre 2018, n. 1046 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio sociosanitario per l’esercizio 2019- con particolare riferimento a quanto determinato in merito alle attività di vigilanza delle ATS sulle unità d’offerta sociali”;

RICHIAMATE, inoltre, le seguenti deliberazioni approvate dalla Giunta regionale:

.1 11 febbraio 2005, n. 20588 “Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia”

.1 16 febbraio 2005, n. 20943 “Definizione dei criteri per l’accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi per le persone disabili”;

.1 13 giugno 2008, n. 7437 “Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi dell’art. 4, comma 2 della l.r. 3/2008”;

.1 9 settembre 2019, n. 2108 “Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni -programmazione regionale degli interventi e criteri per il riparto del fondo nazionale annualità 2019, in attuazione del d.lgs. 65/2017”;

RICHIAMATO inoltre il DDG 1254 del 15/02/2010 “Prime indicazioni operative in ordine a Esercizio e Accreditamento delle Unità d'offerta sociali che ha fornito specifiche indicazioni e modalità per la presentazione della Comunicazione Preventiva di Esercizio (di seguito CPE) relativamente alle unità d’offerta inserite nel sistema dell’offerta sociale ai sensi della succitata DGR 13 giugno 2008, n. 7437;

VALUTATA pertanto la necessità nel quadro evolutivo dell’offerta regionale, alla luce degli obiettivi di governo del sistema sociale e tenendo conto delle buone prassi e modelli innovativi espressi in questi anni dalla programmazione locale, di adeguare la rete degli asili nido rivolta ai bambini nella fascia d’età 0-36 mesi;

TENUTO CONTO degli esiti del confronto, propedeutico alla revisione dei requisiti degli asii nidi, tra la Direzione Generale competente e referenti tecnici di asili nido pubblici e privati, Comuni e servizi di vigilanza delle ATS;

RITENUTO pertanto alla luce di quanto suesposto di aggiornare i requisiti di esercizio modificando l’allegato A della succitata D.G.R. n. 20588/2005 nella parte dedicata all'unità d’offerta “Asilo nido” secondo quanto analiticamente riportato all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di rendere le caratteristiche dell’Unità di Offerta Asilo Nido maggiormente rispondenti alle esigenze di accudimento, socializzazione ed educazione espresse dalle famiglie e alle esigenze di flessibilità organizzativa e gestionale;

RITENUTO di confermare i requisiti di esercizio dei micro-nidi, nidi famiglia e centri per la prima infanzia stabiliti D.G.R. 11 febbraio 2005, n. 20588;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

DATO ATTO che le ATS procederanno alla vigilanza sui requisiti secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 3/08 nonché dal DDG 1254/2010 “Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento”;

SENTITI ED INFORMATI il tavolo del Terzo Settore in data 10 dicembre 2019, nonché ANCI Lombardia e le principali OOSS in data 12 dicembre 2019 sulla proposta di revisione e aggiornamento dei requisiti per l’esercizio degli asili nido;

DATO ATTO, altresì, di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione competente del Consiglio Regionale della Lombardia in attuazione dell’art. 3 c. 6 della l.r. n. 11/2012;

RICHIAMATA la l.r 20/08 e i provvedimenti organizzativi della Giunta Regionale della XI legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

  • di approvare i requisiti di esercizio modificando l’allegato A della succitata D.G.R. n. 20588/2005 nella parte dedicata all'unità d’offerta “Asilo nido” secondo quanto analiticamente riportato all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento al fine di rendere le caratteristiche dell’Unità di Offerta Asilo Nido maggiormente rispondenti alle esigenze di accudimento, socializzazione e educazione espresse dalle famiglie, alle esigenze di flessibilità organizzativa e gestionale del servizio da parte degli enti gestori;
  • di confermare i requisiti minimi strutturali e organizzativi di funzionamento di micronidi, nidi famiglia e centri per la prima infanzia stabiliti con d.g.r. 11 febbraio 2005 - n. 7/20588;
  • di demandare alle ATS la vigilanza sui requisiti secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 3/08 nonché dal DDG 1254/2010 “Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento”;
  • di dare atto sono stati sentiti ed informati il tavolo del Terzo Settore in data 10 dicembre 2019, nonché ANCI Lombardia e le principali OOS Sin data 12 dicembre 2019 sulla proposta di revisione e aggiornamento dei requisiti per l’esercizio degli asili nido;
  • di dare atto che le ATS procederanno alla vigilanza sui requisiti secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 3/08 nonché dal DDG 1254/2010 “Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento”;
  • di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
  • di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione competente del Consiglio Regionale della Lombardia in attuazione dell’art. 3 c. 6 della l.r. n. 11/2012.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A 

UNITA’ D’OFFERTA SOCIALE ASILO NIDO 

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Definizione

Il servizio Asilo Nido è un servizio di tipo diurno, pubblico o privato che accoglie le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorre con le famiglie al loro accudimento, socializzazione, educazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.

Il nido accoglie i bambini distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica.

Il rapporto numerico tra personale e bambini è uno degli elementi che concorre a determinare la qualità del servizio, in considerazione di

una serie di criteri che devono tener conto dell’orario di apertura dei servizi e del modello organizzativo adottato.

Fermi restando i requisiti più oltre indicati, il servizio di Asilo Nido si caratterizza sulla base di un'apertura minima di almeno 9 ore giornaliere.

Rapporti con  l’utenza

Richiesta Carta dei Servizi; nella Carta dei servizi vengono illustrati i servizi offerti, i giorni complessivi di apertura (min. 205), il calendario generale, delle aperture annuali con specifica dei giorni di apertura e chiusura e delle chiusure in corso d’anno, gli orari di apertura, le modalità di accesso, il modello organizzativo adottato nelle ore di attività educativa, le prestazioni erogate, la garanzia del rapporto operatore socio educativo: bambini previsto dalla normativa, l’ammontare della retta, la descrizione degli strumenti di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza e della qualità finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi, le modalità di coinvolgimento delle famiglie con indicazione degli orari per i colloqui con gli operatori e l’eventuale descrizione delle opportunità di frequenza offerte: (es. frequenza a tempoPieno e frequenza Part Time) tenendo conto che la frequenza minima per l’asilo nido non può essere inferiore alle 15 ore settimanali.

La Carta dei Servizi deve attestare la libertà d’accesso dei minori senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e  condizione economica.

Altra documentazione obbligatoria: ciascun Asilo Nido è tenuto ad adottare dalla data d’apertura dell’unità d’offerta ed aggiornare ad ogni cambiamento:

- elenco dei bambini iscritti con data di nascita, giorni ed orari di frequenza

- elenco del personale a garanzia degli standard di esercizio con tipologia di contratto e titoli di studio

- Tabella dei turni settimanali/orari di servizio

- i registri (cartacei o elettronici)

  • delle presenze giornaliere dei bambini
  • delle presenze e delle turnazioni del personale
  • delle presenze dei volontari ove previsti (ai sensi della DGR 7763/2017).

- il calendario, che può essere anche parte integrante della Carta dei servizi con la specificazione, per l’anno educativo di riferimento, dei giorni di apertura e chiusura

- il Progetto educativo contenente gli orientamenti pedagogici del servizio, le modalità di ambientamento alla struttura, la descrizione degli obiettivi e delle attività proposte. Il progetto deve essere condiviso con le famiglie in un apposito incontro verbalizzato.

Gestione dell’emergenza

Presenza del documento comprensivo di tutte le emergenze (inclusa la gestione emergenza incendi D.lgs 81/08) che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali.

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, delle pertinenze e degli impianti

Richiesto piano delle manutenzioni e delle revisioni e registro con descrizione degli interventi e data dell’esecuzione.

Organizzazione degli spazi

Richiesta suddivisione in moduli funzionali che consentano l’organizzazione delle diverse attività educative in base all’età dei bambini.

Gestione dei  servizi generali

Richiesto piano gestionale e delle risorse (interne o in outsourcing) destinate all’assolvimento delle funzioni di pulizia degli ambienti e preparazione/distribuzione dei pasti, secondo gli standard gestionali previsti.

Ricettività

Da 11 a 60 posti.

Al fine di agevolare la saturazione e l’utilizzo ottimale della struttura è consentita la possibilità di iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività stabilita dalla CPE della struttura, fino ad un massimo del 20 per cento, fermo restando che lo standard di personale deve essere garantito come dettagliato al paragrafo al successivo “Personale - Operatore socio-educativo” (Es. in caso di capacità ricettiva di 60 posti massimo 72 bambini compresenti).

Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, è possibile ridurre il numero dei bambini accolti o incrementare la dotazione di personale educativo assegnato al servizio.

Apertura minima

Il nido deve garantire un’apertura annuale di almeno 205 giorni in cui deve essere garantito il rispetto dei requisiti di esercizio.

Se l’attività continua oltre i 205 gg, vanno garantiti tutti i requisiti previsti per l’asilo nido anche attraverso forme di razionalizzazione e ottimizzazione delle attività (es: accorpamento di più asili nido con evidenza degli accordi intercorsi con i genitori).

I giorni dedicati agli incontri di équipe, formazione, supporto al funzionamento non devono essere conteggiati nei 205 giorni.

Nel caso in cui l'asilo nido sia parte di un "polo infanzia", il calendario e gli orari di apertura possono uniformarsi al calendario scolastico regionale previsto per le scuole per l'infanzia.

Almeno 5 giorni la settimana 9 ore continuative di cui almeno 7 dedicate all’attività educativa.

Personale

Il coordinatore deve essere in possesso del diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale:

- LM‐50 Programmazione e Gestione dei servizi educativi

- LM‐57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua

- LM‐85 Scienze pedagogiche o LM‐93 Teorie e metodologie dell'e‐learning e della media education

- L19 della laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche o sociologiche oppure possedere un'esperienza in servizio di almeno 5 anni ed essere in possesso di diploma attinente per il ruolo di operatore socio educativo.

Il coordinatore (anche se con contratto di natura non subordinata) deve essere indicato nell'elenco del personale e può svolgere anche attività di operatore socio educativo.

Nel “polo infanzia” è possibile prevedere un solo coordinatore per l’asilo nido e la scuola dell’infanzia.

Formazione continua: Partecipazione a iniziative di formazione e/o aggiornamento per un minimo di 40 ore nell'arco dell'anno educativo.

L’operatore socio educativo dell’asilo nido è il personale con regolare rapporto di lavoro in possesso dei seguenti titoli di studio:

- diploma di maturità magistrale/liceo sociopsicopedagogico

- diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio

- diploma di dirigente di comunità

- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di Comunità infantile

- operatore servizi sociali e assistente per l’infanzia

- vigilatrice di infanzia

- puericultrice

- laurea in scienze dell'educazione o della formazione, psicologia, sociologia

- educatore professionale socio-pedagogico in possesso del diploma di laurea classe L-19 Scienze dell’educazione e della formazione ad  indirizzo specifico per servizi per l'infanzia

- LM‐50 Programmazione e Gestione dei servizi educativi

- LM‐57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua

- LM‐85 Scienze pedagogiche o LM‐93 Teorie e metodologie dell'e‐learning e della media education, della laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche o sociologiche.

Come previsto dalla circolare Ministeriale 14176 del 8/8/2018 “Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia” fino all’attivazione dei percorsi di laurea L-19 ad indirizzo specifico, di cui alla  Tabella B del decreto ministeriale n. 378/2018 e dei corsi di specializzazione per laureati in scienze della formazione primaria, di cui al medesimo decreto, continuano ad avere validità ai fini dell’accesso alla professione di educatore per i servizi educativi i titoli riconosciuti in

precedenza validi dalle normative regionali.”

Il requisito di esercizio da assicurare per il rapporto operatore socio educativo/bambini presenti è di 1:8.

Tale rapporto deve essere applicato almeno per le 7 ore continuative dedicate all’attività educativa. Nelle restanti due ore può essere  coperto anche con lo standard 1:10 ferma restando la garanzia della copresenza.

Formazione Continua: gli operatori socio educativi devono partecipare a iniziative di formazione e/o aggiornamento per un minimo di 20 ore anno.

cuoco o addetto alla preparazione dei pasti in caso i pasti siano preparati in loco.

Un addetto ai servizi ogni 30 posti di capacità ricettiva riconosciuta per la pulizia degli ambienti e l'eventuale aiuto in cucina.

Presenza per non meno di 2 ore giornaliere fino a 20 bambini (contrattualizzate) e non meno di 3 ore giornaliere oltre i 20 (contrattualizzate).

Compresenza

Nel rispetto degli standard sopra indicati, è obbligatoria la compresenza di 2 operatori durante tutto l'orario di apertura del servizio.

La compresenza può essere assicurata anche da personale:

- ausiliario dedicato all'asilo nido che deve garantire la sua permanenza all'interno degli spazi autorizzati dell'asilo nido;

- volontario secondo quanto disposto dalla DGR X/7633 del 28/12/2017

Tale personale deve essere, iscritto come volontario in un ente del terzo settore, essere volontario di servizio civile universale o della leva civica, firmare o registrare giornalmente la propria presenza in un registro specifico tenuto dall’ente gestore.

E’ necessario che l’Ente gestore dell’Unità di offerta sociale e l’Ente del terzo settore cui il volontario aderisce ovvero l’Ente con cui il volontario ha in corso il progetto di Servizio civile o Leva civica, sottoscrivano un apposito atto nel quale vengano definiti i termini generali della collaborazione, siano specificati i dati identificativi del volontario, il rapporto che sussiste tra il volontario e l’Ente che sottoscrive l’accordo, il ruolo, le modalità e gli orari con cui viene svolta l'attività da parte del volontario. L’accordo deve essere sottoscritto per adesione anche dal volontario interessato.

REQUISITI STRUTTURALI

Generali della struttura

L’Asilo Nido (anche se collocato in edifici destinati a “polo Infanzia) deve garantire il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di: urbanistica, edilizia, sicurezza degli impianti e delle attrezzature, prevenzione incendi (ove previsto), prevenzione fulmini ed agenti atmosferici, igiene, nonché quelli relativi alle norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Impianto elettrico: il numero delle prese deve essere limitato al massimo e quelle indispensabili devono essere opportunamente schermate onde evitare incidenti.

Elementi costruttivi, gli arredi e le attrezzature, compresi i giochi, devono avere caratteristiche antinfortunistiche, in particolare devono essere adottati idonei accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo (es. spigoli acuti, gradini, radiatori sporgenti, infissi con bordi taglienti, ecc.) in relazione all’età dei bambini e garantire condizioni di sicurezza e di agevole pulizia da parte del personale.

Localizzazione

L’asilo nido è situato preferibilmente:

- al piano terra

- in diretta comunicazione con aree all’aperto fruibile e di esclusivo utilizzo per il nido. (terrazzo, cortile, giardino ecc.)

Non sono ammesse localizzazioni oltre il primo piano o il piano ammezzato laddove esistente.

Il nido può essere realizzato in strutture polifunzionali purché disponga di spazi esclusivi e ben distinti dalle altre funzioni. L’ingresso separato non è richiesto.

Articolazione della struttura

La superficie utile netta complessiva destinata a attività educative, ricreative, di riposo, di consumazione dei pasti e ai servizi igienici per i bambini è di 20 metri quadri più 6 metri quadri per ogni posto di capacità ricettiva.

In ogni nido devono essere presenti:

- locale/i per l’igiene dei bambini dotato di:

- 1 wc e 1 lavabo piccoli ogni 10 posti

- 1 vasca di dimensioni adeguate con doccetta e miscelatore ogni 20 posti

- fasciatoi in numero adeguato.

Spazi generali

Il nido deve prevedere spazi generali, adeguati al numero dei bambini, che consentano le operazioni di accoglienza dotati di armadietti per il deposito effetti personali per ciascun bambino. Lo spazio dedicato all’accoglienza deve essere delimitato (anche da armadi, pareti mobili o altro) ed il collegamento tra i diversi locali (atrio-ingresso corridoi, spogliatoi ecc).

Spazi per cucina, scaldavivande

Qualora i pasti vengano confezionati all’interno del nido, deve essere prevista cucina e dispensa, eventualmente in comune con altri servizi abbinati ed adiacenti.

Qualora il nido si avvalga di una struttura esterna per la preparazione dei pasti, deve essere previsto Locale scaldavivande per la porzionatura dei pasti ed il lavaggio delle stoviglie e la gestione dei rifiuti.

Spazi per il personale

Fino a 3 addetti compresenti: un locale “ad uso” spogliatoio o antibagno di adeguate dimensioni ed un servizio igienico ad uso esclusivo del personale; da 4 a 15 addetti compresenti servizio igienico aggiuntivo.

Spazi Esterni

Qualora previsti gli spazi esterni per le attività educative e ricreative devono essere adeguatamente attrezzati e piantumati nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza.

Leggi anche:

Asili nido comunali a Milano

Pin It