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Registrare una conversazione è reato?

registrare conversazioneIn un mondo con un tasso sempre più alto di litigiosità ci chiediamo oggi se ai fini della tutela dei propri diritti sia lecito o costituisca reato registrare con un qualsiasi supporto (telefono, registratore, videocamera) una conversazione tra privati cittadini a loro insaputa.

È lecito registrare una conversazione tra presenti con un'unica limitazione: NON si può registrare all'interno dell'abitazione del soggetto registrato a sua insaputa in quanto in questo caso la registrazione costituisce un reato penale.

E' invece sempre possibile e non costituisce reato registrare una conversazione all'interno dell’abitazione  o in qualsiasi luogo di pertinenza del soggetto che la effettua. E' quindi possibile registrare nella propria auto, in una pubblica via o in un pubblico esercizio in quanto, secondo la Cassazione, “chi dialoga accetta il rischio che la conversazione sia registrata”. (sentenza Cassazione n. 18908/2011)

Se registrare è possibile però attenzione al fatto che NON è possibile in nessun modo far ascoltare la registrazione a qualcuno che non sia l'autorità giudiziaria o si passa dalla parte del torto e son dolori visto che tale comportamento costituisce un reato.

Il problema infatti si pone invece all'atto della diffusione della registrazione poiché NON si può diffondere audio o video in modo indiscriminato, altrimenti si va incontro al reato di lesione della altrui privacy. E' quindi possibile diffondere la conversazione registrata solo con il consenso dell’interessato oppure al proprio legale o in Tribunale se tale diffusione ha lo scopo di tutelare un proprio o un altrui diritto. Tali registrazioni possono essere utilizzate infatti come prova nel processo penale, con un atto di Querela.

Chi ha registrato è tenuto ad adoperarsi con diligenza per conservare i dati della registrazione con le opportune precauzioni affinché essi non vadano smarriti, ovvero non corrano il rischio di finire nelle mani di soggetti terzi, i quali potrebbero utilizzarli per scopi illeciti o comunque non conformi alle finalità della loro raccolta.

Art. 167. Trattamento illecito di dati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

Riguardo alle registrazioni telefoniche la Cassazione ha statuito che: "...la registrazione di una conversazione telefonica eseguita da uno degli stessi interlocutori, non rientrando tra le intercettazioni telefoniche, non è sottoposta alle limitazioni e alle formalità proprie di queste e che la registrazione all'insaputa di uno dei due interlocutori non costituisce offesa alla libertà di autodeterminazione di costui, che ha comunicato in piena libertà, volendo comunicare..."

Registrare una comunicazione quindi è possibile ma attenzione perché se viene divulgata a terzi si rischia la reclusione.

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