Coronavirus: circolare ministeriale proroga documenti abilitativi alla guida
L'art. 103, commi 2 e 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - emanato per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Ai fini di maggiore chiarezza sulle nuove norme entrate in vigore, in data 19/03/2020 il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale ha pubblicato la nota M_INF.MOT.REGISTRO UFFICIALE.U.0009209.19-03-2020.
Riportiamo l’elenco puntuale dei termini di proroga di validità dei documenti abilitativi:
a) patente di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell'art 35, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono prorogate di validità (ex art. 104 del d.l. 18/2020), fino al 31 agosto 2020;
b) carte di qualificazioni del conducente, e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati di validità (ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in corso di pubblicazione, e dell'art. 103, comma 3, del d.l. 18/2020) fino al 30 giugno 2020;
c) certificati di abilitazione professionale, in scadenza di validità dal 31 gennaio al 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del d.1.18/2020).
La proroga prevista dall'art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020, fino al 15 giugno 2020, si estende anche ai permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, nonché agli attestati rilasciati ai sensi:
- dell'art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
- dell'art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.