Skip to main content

Milano, zonizzazione acustica

La Classificazione del Territorio Comunale in zone acusticamente omogenee è un obbligo sancito dalla n° 447/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” e, a livello regionale, ripreso dalla Legge Regionale n° 13 del 10/08/01 “Norme in materia di inquinamento acustico” e dal documento tecnico di riferimento “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale”.

Il Piano introduce una classificazione del territorio in zone acusticamente omogenee, assegnando ad ogni porzione omogenea di territorio una classe acustica, determinata tra le 6 individuate dalla normativa, coerentemente con la restante pianificazione urbanistica.
All’interno di ogni classe acustica si applicano determinati valori limite di rumore; i limiti più bassi sono quelli stabiliti per la classe I, la più protetta, e vanno via via crescendo per raggiungere i valori più alti in corrispondenza della classe VI.
Come unità minima territoriale ai fini della definizione delle classi acustiche omogenee è stato considerato l’isolato. Le aree acusticamente omogenee in cui è stato suddiviso il comune di Milano sono 5461.

Ai fini della redazione del Piano sono stati consultati tutti i documenti relativi all'attuale stato d'uso del territorio ed alla "previsione" futura di utilizzo: gli strumenti di pianificazione urbanistica, il Programma di Recupero delle Zone B2 del Piano Regolatore, le Classificazioni Acustiche dei comuni contermini a Milano, che costituiscono un vincolo per l'assegnazione delle classi acustiche nelle zone di confine. 
Sono stati individuati i recettori sensibili dal punto di vista acustico, quali le strutture scolastiche di ogni ordine e grado, le biblioteche, le strutture sanitarie con degenza, le Residenze Sanitarie Assistenziali ed i parchi pubblici.
L’individuazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, ha permesso la corretta classificazione delle aree a queste limitrofe ai sensi della normativa vigente.

La classificazione acustica di ogni area tiene conto dei vincoli derivanti dalla normativa e legati alla struttura del territorio, dipendenti dalla densità di popolazione, dalla presenza e densità di attività artigianali, commerciali ed industriali, dalla vicinanza con le infrastrutture di trasporto, dalla presenza di recettori sensibili, dalle classificazioni acustiche dei comuni confinanti e da ancora altri fattori.

Un ulteriore vincolo imposto dalla normativa consiste nel divieto di contatto diretto di aree i cui valori limite differiscono di più di 10 dB; in altre parole questo significa che non è possibile accostare tra loro aree che presentino una disomogeneità acustica superiore a una classe.
Si può derogare solo a patto di presentare, contestualmente alla Classificazione Acustica, un Piano di Risanamento per tali zone critiche.

Le modalità per presentare eventuali osservazioni sono contenute nell'avviso che si trova nella sezione allegati.

Pin It